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Ormai è ampiamente assodato, e finalmente stabilito in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità: è la Regione il soggetto chiamato a risarcire l’utente della strada rimasto coinvolto in un incidente con un animale selvatico, a meno che essa non dimostri il caso fortuito. Con l’ordinanza n. 32018/21 depositata il 5 novembre 2021 la Cassazione ha riaffermato un orientamento ormai chiaro e incontestabile, dando ragione a un automobilista che si era invece visto negare il risarcimento dai giudici territoriali.

 

Un automobilista cita la Regione Abruzzo per i danni subiti all’auto a causa di un capriolo

Il malcapitato aveva chiesto alla Regione Abruzzo i danni subiti dalla sua auto, una Opel Corsa, in seguito all’impatto con un capriolo che gli aveva improvvisamente attraversato la strada. Non avendo ottenuto risposta, era stato costretto ad adire le vie legali citando in causa l’Ente e in primo grado, nel 2015, il Giudice di Pace di Teramo aveva condannato l’Amministrazione regionale a risarcire il danneggiato con una somma di duemila euro. In appello, invece, nel 2019, il Tribunale de L’Aquila, come giudice di secondo grado, aveva riformato il verdetto rigettando la richiesta di indennizzo, ma l’automobilista non si è dato per vinto ed ha proposto ricorso per Cassazione che ha accolto le sue doglianze, ribadendo una serie di principi di diritto.

Innanzitutto, per gli Ermellini i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 2052 c.c. “Danni da animali“, “giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.

 

E’ alla Regione che compete la gestione della fauna selvatica e che quindi deve risarcire

Inoltre, prosegue l’ordinanza, “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici (a norma dell’art. 2052 c.c.) la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”. Un principio, questo, importante, che mette la parola fine ai continui rimpalli di competenza tra Enti sui quali tanti danneggiati in passato hanno dovuto districarsi non venendone a capo.

L’Ente regionale deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito

Infine, per la Suprema corte, sempre in materia di danni da fauna selvatica, “grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione di gestione e controllo dell’ambiente e dell’ecosistema – del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”. Prova liberatoria che nello specifico non è stata fornita dalla Regione Abruzzo, con conseguente condanna al risarcimento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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