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Da sabato primo aprile è ufficialmente in vigore la legge numero 24/2017, la cosiddetta riforma Gelli sulla responsabilità medica. Ciò non vuol dire, tuttavia, che siano già operative tutte le importanti novità che il provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento, in quanto alcune di esse necessitano di essere meglio specificate mediante dei decreti attuativi prima di divenire effettive.

Tra le misure operative già dal primo aprile c’è, innanzitutto, l’obbligo per le aziende sanitarie di fornire, dietro richiesta degli interessati ed entro sette giorni dalla stessa, la documentazione sanitaria disponibile e le informazioni sulla vicenda clinica del richiedente. E le eventuali integrazioni dovranno essere fornite al massimo entro trenta giorni. Non solo: non è prevista alcuna attesa per gli obblighi di comunicazione posti in capo alle strutture sanitarie e alle compagnie di assicurazione, le quali sono chiamate ad avvisare tempestivamente il medico in caso di avvio di una controversia che li riguarda. Se tale comunicazione viene fornita dopo dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa stragiudiziale, l’azienda sanitaria o la compagnia perdono il diritto di agire in rivalsa, laddove dovessero emergere profili di coinvolgimento del sanitario non avvisato tempestivamente.

Sin da subito, inoltre, diventa obbligatorio il tentativo di conciliazione mediante Accertamento Tecnico Preventivo all’instaurazione di una vera e propria causa avente ad oggetto la responsabilità del sanitario, con la precisazione che è comunque ancora possibile intraprendere la strada alternativa del tentativo di mediazione.

Chiaramente, sono operative già dal primo aprile anche le norme più rilevanti della riforma Gelli, ovverosia quelle che modificano la responsabilità medica, sia sul piano civile che su quello penale. Il riferimento, nel primo caso, è alla creazione di un doppio binario che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico dipendente o comunque inquadrato all’interno della struttura stessa (ma non del medico che ha assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio paziente). Sul piano penale ci si riferisce, invece, alla nuova ipotesi di non punibilità per imperizia del medico che ha rispettato le linee guida da emanare entro il 30 giugno 2017 o, medio tempore, le buone pratiche clinico-assistenziali.

La legge numero 24/2017 produce pieni effetti sin da subito anche con riferimento alla rivalsa, che è stata sottoposta a vincoli temporali, quantitativi e applicativi. Da qualche giorno, quindi, si deve tener conto del fatto che l’azione di rivalsa contro il sanitario responsabile del danno è possibile solo entro un anno dal risarcimento, per massimo tre annualità retributive lorde e solo in caso di dolo o colpa grave.

Da inizio mese, infine, sono applicabili i criteri e le regole introdotti nel procedimento di nomina dei medici consulenti tecnici del giudice nelle cause civili e penali.

Per contro, invece, ecco le novità che dovranno attendere ancora un po’ prima di iniziare ad esplicare i loro effetti. Tra queste, spicca l’obbligo delle aziende sanitarie, sia pubbliche che private, e degli operatori medici di assicurarsi per le ipotesi di responsabilità professionale. I requisiti minimi delle polizze, le classi di rischio cui riferire i diversi massimali e i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” in caso di opzione per la self insurance retention, infatti, devono essere stabiliti da un decreto del ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il termine ordinatorio del 30 luglio.

Anche l’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione e contro l’operatore sanitario libero-professionista ha bisogno di un periodo in più, ovverosia quello che distanzia il primo aprile dalla data in cui sarà emanato il relativo decreto attuativo.

Si attende, inoltre, il decreto del ministero della Salute affinché divenga operativo il fondo di garanzia previsto per assicurare la copertura dei danni da responsabilità sanitaria, del quale devono essere definiti sia i meccanismi di alimentazione, che le modalità di costituzione e di intervento.

L’operatività differita riguarda anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, al quale è affidato il compito di monitorare la colpa in sanità sulla base delle statistiche sui casi clinici con eventi avversi, sulla loro frequenza, sulle loro cause, sull’ammontare dei loro risarcimenti e sugli oneri finanziari derivanti dall’eventuale contenzioso. Per la sua istituzione bisogna attendere, infatti, un decreto del ministero della Salute, da emanarsi entro il primo luglio.

Infine, è il 30 luglio la data fissata per l’elaborazione delle linee guida contenenti le raccomandazioni per gli operatori sanitari il cui rispetto è condizione per l’applicazione dell’esimente in capo al sanitario che commetta errori per imperizia e metro di misura per valutarne la condotta. Il compito di elaborare tali linee guida è degli organismi in possesso dei requisiti fissati per l’iscrizione presso l’albo istituito dal ministero della salute, che siano istituzioni ed enti pubblici e privati, società scientifiche e associazioni professionali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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