Con la recente approvazione, il 22 dicembre 2017, del Ddl Lorenzin di riforma degli ordini professionali e delle sperimentazioni cliniche, anche la materia della responsabilità medica ha subito rilevanti modifiche, concretizzatesi, nella sostanza, nell’aggiustamento di alcune storture della recente legge Gelli.
Innanzitutto, le novità riguardano le linee guida che dovranno orientare l’attività degli esercenti le professioni sanitarie che eseguono prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale. La loro elaborazione, infatti, viene svincolata dalla procedura prevista dall’articolo 1, comma 28, secondo periodo della legge numero 662/1996 e, così, dovrebbe superare gli ostacoli che, nonostante il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge Gelli, l’hanno bloccata.
Un’ulteriore novità riguarda i casi di accoglimento della domanda di risarcimento che il paziente ha proposto nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria. L’originaria formulazione della legge Gelli prevedeva che l’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione per singolo evento, in caso di colpa grave, non potesse superare il valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Con la riforma Lorenzin (in foto, il Ministro) tale soglia viene modificata e, in particolare, si stabilisce come limite il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, chiarendo meglio la volontà del legislatore che era per una moltiplicazione per tre, non per il triplo.
Allo stesso modo, viene modificato anche il limite della misura della rivalsa e della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione in caso di accoglimento della domanda proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura. Tale limite, per singolo evento e in caso di colpa grave, che era prima fissato nel valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo, diviene oggi pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
Si allunga, poi, il termine concesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e alle imprese di assicurazione per comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. La legge Gelli lo aveva fissato in dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, generando così un rilevante problema di eccesso di notifiche, indirizzate anche a chi con la vicenda oggetto di causa non aveva nulla a che fare. La legge Lorenzin lo ha portato a quarantacinque giorni, concedendo quindi tutto il tempo per eseguire i necessari accertamenti e non turbare immotivatamente la serenità dei medici.
Al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria previsto dall’articolo 14 della legge Gelli vengono affidati nuovi compiti. In particolare, allo stesso è conferita la funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.
Infine, vengono abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge numero 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), di fatto superati dalla legge Gelli. In essi si prevedeva, infatti, l’emanazione di un d.p.r. volto ad agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, con il quale andavano disciplinate le procedure e i requisiti minimi richiesti per i relativi contratto.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog MalasanitàCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati