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Constatazione amichevole

non basta per dimostrare i danni dell’incidente

Non è sufficiente la Constatazione Amichevole a dimostrare l’ammontare dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale: il modello contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma resta sempre a carico della parte danneggiata l’onere di dimostrare la concreta sussistenza del danno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella recente ordinanza n. 20382/2018 con cui si è pronunciata sul ricorso di una carrozzeria cessionaria del credito di un’automobilista che era stata coinvolta in un incidente stradale.

Il carrozziere, pertanto, aveva convenuto in giudizio l’altro conducente coinvolto nel sinistro e la sua compagnia di assicurazione chiedendo che i due fossero condannanti in solido al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente nel quale la donna aveva riportato danni alla propria vettura il cui credito gli era stato poi ceduto. Ciononostante, la domanda veniva rigettata sia in prime sia in seconde cure non essendo stata dimostrata la fondatezza della domanda di risarcimento.

La vicenda è giunta, infine, innanzi alla Corte di Cassazione che ha deciso per il rigetto, concordando con le conclusioni raggiunte dai giudici di merito: l’istanza risarcitoria del carrozziere, infatti, non era stata adeguatamente dimostrata poiché la dichiarazione contenuta nel modello della constatazione amichevole, unita alle conclusioni Ctu, precludevano un riscontro obiettivo della pretesa.

Neppure la documentazione prodotta a supporto della domanda di risarcimento consentiva in alcun modo di ritenere dimostrato l’ammontare del danno. La constatazione amichevole, del resto, limitandosi alla dicitura “tamponamento”, non permetteva di collegare con il sinistro la concreta domanda risarcitoria avanzata dalla carrozzeria. Tanto premesso, il ricorso in Cassazione si presentava carente dal punto di vista dell’autosufficienza, perché nulla diceva sul contenuto effettivo del modello Cid, né sul se e dove esso sia fosse messo a disposizione della Corte.

Neppure il ricorrente, d’altra parte, contestava la motivazione della sentenza nella parte in cui essa spiegava che dalla documentazione prodotta non era deducibile alcuna prova effettiva del danno patito dalla vettura. Secondo la Corte, non sussisteva neppure la presunta violazione dell‘art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005: il modello Cid, firmato congiuntamente dai conducenti, contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma non certo sull’entità dei danni che ne siano derivati.

Inoltre, ricordano gli Ermellini, la procedura di risarcimento diretto (ex art. 149 del d.lgs. del 2005) non toglie nulla all’onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire in ordine alla concreta sussistenza del danno.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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