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Le vittime e il loro integrale risarcimento non sono tutelati abbastanza: il Consiglio di Stato (in foto) ha sospeso il proprio parere consultivo sullo schema di Dpr, Decreto del Presidente della Repubblica, sulla a lungo attesa tabella unica nazionale prevista dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni per la valutazione economica del danno non patrimoniale da lesioni di grave entità conseguenti a incidenti stradali e responsabilità sanitaria.

 

Il Consiglio di Stato sospende il suo parere sulla nuova tabella unica per le macrolesioni

Nel provvedimento adottato, il numero 164/24 inviato il 20 febbraio 2023, i giudici di Palazzo Spada da un lato hanno criticato sotto più profili la mancanza di supporti tecnici e istruttori idonei, dall’altro hanno ammonito in modo forte a non far prevalere le esigenze di sostenibilità del mercato (e dei premi assicurativi a carico dei clienti) sul diritto intangibile dei danneggiati.

Com’è noto, lo schema del Dpr era stato inviato al Consiglio di Stato, per il dovuto parere, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio.

L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, nel fissare i criteri guida per costituire la Tabella Unica Nazionale, ha indicato tra i principi base quello di bilanciare “il diritto a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito” con l’obiettivo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”. Principio che governa i sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurati, in cui l’esistenza di una copertura assicurativa a tutela (anche e soprattutto) dei danneggiati, a fronte di rischi socialmente diffusi, giustifica un approccio mutualistico e solidale, nel senso più ampio.

 

La sostenibilità del sistema assicurativo non può pregiudicare l’integrale tutela delle vittime

Ma il Consiglio di Stato non ha mancato di esprimere tutte le sue perplessità in merito ritenendo, ed è questo il fulcro del provvedimento, che “la sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo” non debba mai dare luogo ad un “generalizzato e ingiustificato temperamento o persino a una misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime”.

In buona sostanza, i giudici non sono convinti del metodo seguito che, in estrema sintesi, ha individuato un algoritmo volto a rispettare i criteri dell’articolo 138 calandoli in un contesto valoriale acquisito dalla prassi, sulla base di quanto liquidato in un dato ambito temporale con le tabelle dei tribunali in uso: questo esercizio non sarebbe sufficientemente aggiornato, in quanto basato solo su una “nota tecnica dell’Ivass incentrata su dati temporalmente risalenti”, senza una puntuale descrizione della situazione attuale, aggiornata con gli ultimi dati disponibili sulla “consistenza numerica e la distribuzione frequenziale dei sinistri”.

E i dati alla base della tabella vanno aggiornati per garantire risarcimenti adeguati

Il Consiglio di tato sottolinea l’assoluta esigenza di attualizzare tali valutazioni, tenendo conto della separata liquidazione del danno morale, degli ultimi aggiornamenti delle tabelle milanesi e romane, anche a fronte dell’inflazione. Il tutto per non diminuire “pienezza, effettività e adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi”, tanto più se a fronte di un malinteso obiettivo di riduzione dei premi, in relazione ai quali, peraltro, ci sarebbero “significativi incrementi dei profili tariffari

I giudici aggiungono anche una critica al Ministero della Giustizia per non aver fornito un effettivo contributo critico nel concerto tra dicasteri. Pertanto, il parere è stato sospeso per dare modo al Mimit di riattivare, anche con “confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi”, l’analisi di contesto, e di aggiornare i “dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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