“Il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo”. Lo ha stabilito, facendo chiarezza su una questione molto dibattuta, la Corte Costituzionale (in foto) nella recente sentenza numero 254/2017, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, sollevata dalla Corte di Appello di Venezia, in quanto “interpretabile in modo costituzionalmente adeguato”.
“All’obiezione – scrive la Corte – per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), si replica, infatti, che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato –, ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura”.
“Ciò – prosegue la decisione – in quanto la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un’esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto”.
La Corte rimettente era chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la decisione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall’impresa (sua) subfornitrice ai lavoratori di quest’ultima. Per cui, “sul presupposto che la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, testualmente riferita ai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, non si estenda anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura”, ha ravvisato un’irragionevole disparità di trattamento. La Consulta si dichiara poi consapevole della duplicità di opzioni interpretative da parte della Cassazione in tema di subfornitura in occasione dell’entrata in vigore della legge n. 192 del 1998. “Ma ciò che trascura poi di considerare – concludono i giudici – è che ciascuno degli orientamenti emersi, in chiave di riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell’appalto e del subappalto, è comunque aperto, e non chiuso, all’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore».
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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