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Se accade un infortunio sul lavoro il committente, che abbia affidato a un altro soggetto una determinata prestazione, è responsabile?

La Cassazione, sezione Lavoro, non ha dubbi e ha ribadito con forza il concetto con la sentenza n. 26614/19 depositata il 18 ottobre 2019: “ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/1994, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli addetti circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata”.

 

Due giovani animatori turistici vittime di un incidente stradale in Egitto

Il caso giudicato dalla Suprema Corte è tragico, ha destato profondo sconcerto a livello nazionale e trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, nel 2017, aveva rigettato gli appelli proposti da In Viaggi s.r.l. e Happy Time Service s.r.l. in liquidazione, confermando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna.

Il quale, riconosciuta la responsabilità solidale delle società per il decesso di Steven Grande, 22 anni, e Alessia Boni, di 20, le aveva condannate a risarcire i congiunti (genitori e fratelli) delle due vittime per la perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta iure proprio dai prossimi congiunti dei due giovani, deceduti in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto la mattina di Capodanno del 2006 in Egitto, in un’area desertica non distante da Sharm el-Sheikh, mentre svolgevano la loro attività di animatori turistici.

Il 31 dicembre 2005 i due animatori, dopo avere prestato regolarmente la propria attività all’interno del villaggio, dalle 9 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 16.30, si erano dedicati, a partire dalle 18, alla preparazione dello spettacolo serale: il loro lavoro era proseguito ancora con l’animazione del cenone e con il successivo spettacolo fino all’una e trenta.

Successivamente, il programma per i turisti della In Viaggi s.r.l. prevedeva discoteca e una “motorata” nel deserto con le moto quad. Su disposizione dei coordinatori della In Viaggi, gli animatori avevano accompagnato i turisti in discoteca e quindi, dopo un tragitto in autobus, alla “motorata” con specifico riferimento alla quale la In Viaggi, pur avvalendosi di guide locali, aveva programmato l’iniziativa, curato l’organizzazione e riscosso il corrispettivo.

Nel deserto era stato assegnato il compito ai due animatori di sorvegliare la carovana e, da un certo punto in poi, di posizionarsi in coda per controllare che nessuno deviasse dal percorso stabilito.

Questa escursione in moto, con in inizio alle 4 del mattino e conclusione prevista per le 8, richiedeva estrema concentrazione e attenzione, sia per la conduzione stessa dei mezzi, sia per la posizione di controllo che i due animatori avevano rispetto ai turisti accompagnati, sia ancora per l’intrinseca pericolosità dell’attraversamento di strade percorse dal traffico veicolare. E purtroppo si è consumata la tragedia: i due ragazzi sono stati travolti da un autocarro mentre attraversavano una strada e sono spirati poche ore dopo all’ospedale.

 

La Corte d’Appello conferma la condanna per le due società

La Corte d’appello ha riconosciuto la responsabilità delle due società sulla scorta di tutta una serie di schiaccianti motivazioni. I due animatori svolgevano l’attività sotto le direttive impartite loro dall’incaricato della s.r.l. Happy Time Service, ma anche dal preposto della s.r.l. In Viaggi.

La funzione di direzione in capo a quest’ultima società risultava ancor più manifesta in relazione alle attività “promozionali”, esulanti dall’attività di animazione “ordinaria” all’interno del villaggio, per le quali la s.r.l. In Viaggi fruiva ordinariamente del servizio di animazione fornito dalla s.r.l. Happy Time Service.

In relazione agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., la In Viaggi s.r.l. assumeva una posizione simile a quella configurabile in un rapporto di appalto, soprattutto la luce dell’accertato esercizio di fatto di un potere di direzione sugli animatori.

In sostanza, le due società, in sinergia e collaborazione tra loro, si occupavano la s.r.l. Happy Time Service della selezione, del reclutamento e dell’assegnazione dei ragazzi alle diverse destinazioni, mentre la s.r.l. In Viaggi fruiva direttamente delle prestazioni degli animatori per i propri scopi imprenditoriali. Anche non ravvisandosi un formale rapporto di appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale (“anche perché – hanno rilevato i giudici – l’articolazione delle due società risultava meramente fittizia, strumentale e simulata esistendo per contro un’unica organizzazione all’interno della quale vi era totale commistione di funzioni, ruoli e prerogative”), la Corte di merito ha battuto sul fatto che in ogni caso la tutela antinfortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un’attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e anche dall’eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell’imprenditore circa l’attività svolta dal prestatore d’opera, poi infortunatosi.

 

Le gravi carenze organizzative dell’escursione

Nella fatale escursione nel deserto, la S.r.l. In Viaggi aveva sugli animatori, anche di fatto, un potere di direzione diretto e non mediato dalla Happy Time Service, con conseguente superamento del problema di configurare l’assetto dei rapporti sottostanti tra le due imprese.

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. era dunque ravvisabile nelle modalità organizzative, da ritenere carenti, “essendo state previste solo due guide egiziane a fronte di un numero elevato di partecipanti, suddivisi in gruppi, contraddistinti a seconda del tour operator di appartenenza e avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno in deserto, percorso da strade non conosciute ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell’incolumità dei dipendenti, considerando anche la verosimile stanchezza fisica degli stessi per le attività lavorative pregresse” recita la sentenza della Corte d’Appello.

 

Esclusa anche la condotta abnorme delle vittime

Nessuna condotta avente il carattere dell’abnormità è stata infine riconosciuta ai due animatori, essendo “al contrario emersi come elementi determinanti del sinistro mortale le loro condizioni di estrema stanchezza e la circostanza decisiva di trovarsi posizionati, conformemente alle istruzioni ricevute, in coda alla carovana, al momento dell’attraversamento dell’autostrada.

I due animatori – concludono i giudici di secondo grado – presero parte alla “motorata” e si trovavano in coda alla carovana per “chiuderla” in ciò con la consapevolezza, da parte di In Viaggi, decisiva ai fini della mancata adozione delle cautele, che i due avevano accumulato ben 14 ore di lavoro consecutive, dalle ore 18,00 del 31 dicembre, quando avevano cominciato ad attendere ai preparativi dello spettacolo serale, e per tutta la notte sino alle ore 8,00 circa della mattina successiva, momento dello scontro”.

 

La società “committente” ricorre per Cassazione

La s.r.l. In Viaggi tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione contro la sentenza di secondo grado adducendo cinque motivi di doglianza. In particolare, la società ha lamentato il fatto di essere stata citata in giudizio come gestore della struttura alberghiera e datrice di lavoro degli animatori, e quindi come diretta responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e non già come presunta committente di Happy Time Service.

Secondo i difensori della srl., la Corte d’Appello avrebbe errato nell’ipotizzare una sorta di contratto di appalto tra le due società convenute.

La In Viaggi ha quindi eccepito anche sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative degli animatori: a suo dire la sentenza  non aveva adeguatamente chiarito se la condanna a sua carico fosse in qualità di datrice di lavoro oppure di committente in un contratto di appalto o ancora come fruitrice del servizio o quale società collegata con Happy Time Service e se quest’ultima fosse stata ritenuta società monomandataria o articolazione fittizia e strumentale della prima.

Ancora, ha asserito che non era stato individuato il soggetto preposto o incaricato di esercitare il potere di direzione sull’attività dei due animatori, aggiungendo anche che, in ordine alla dinamica del sinistro, non avrebbe potuto adottare alcuna misura idonea a scongiurare l’incidente stradale e non poteva rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Al riguardo, la srl ha anche sostenuto la tesi che, ove il ruolo della società ricorrente fosse stato – come ipotizzato nella sentenza impugnata – quello di garante dell’osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della Happy Time Service, comunque sarebbe stata necessaria la dimostrazione di una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore oppure la configurabilità di una culpa in eligendo: presupposti su cui sarebbe mancato ogni accertamento.

Per la Suprema Corte, tuttavia, i motivi sono tutti infondati. Gli Ermellini infatti hanno ribadito che la sentenza impugnata aveva accertato che i due animatori, rimasti vittima di infortunio mortale sul lavoro, stavano eseguendo le direttive loro impartite sia dall’incaricato della s.r.l. Happy Time Service, sia dal preposto della s.r.l. In Viaggi e che, secondo le risultanze istruttorie, l’ingerenza della In Viaggi era ancora più pregnante in relazione alle attività “promozionali”, esulanti dall’attività di animazione “ordinaria” all’interno del villaggio turistico.

Come detto, la In Viaggi esercitava sugli animatori un potere di direzione diretto e non mediato dalla Happy Time Service.

 

La tutela antinfortunistica e la responsabilità solidale

La Cassazione, inoltre, è perfettamente in linea con la Corte d’Appello nell’osservare che, ai fini dell’assunzione della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., non rilevava l’accertamento in concreto del rapporto sottostante tra le due società, che comunque operavano in sinergia e collaborazione tra loro: era invece rilevante “la commistione dei ruoli tra i preposti, atteso che la tutela antinfortunistica riguarda tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma di assunzione al lavoro ed anche in caso di mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell’imprenditore circa l’attività svolta dal prestatore d’opera, poi infortunatosi”.

Questa ricostruzione giuridica, fa notare la Suprema Corte, è conforme a diritto, in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”.

 

Il rapporto tra due o più società è irrilevante

Alla luce di quest’assunto, la questione dell’esatta configurabilità del rapporto sottostante tra le due società è di scarso rilievo, “atteso che, anche ove si dovesse configurare in capo alla attuale ricorrente una posizione committente, comunque resterebbe applicabile la tutela di cui all’art. 2087 cod. civ. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, poiché anche il committente è tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori pure se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire”.

Ed è qui che la Cassazione ribadisce con forza il principio secondo cui, “ai sensi degli artt. 2087 cod. civ. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata”.

I giudici del Palazzaccio rilevano altresì che la ricorrente si era resa garante della vigilanza relativa alle misure di sicurezza da adottare in concreto, essendosi riservata i poteri tecnico-organizzativi del servizio turistico da eseguire, e per quanto attiene agli elementi costitutivi della responsabilità per la morte del lavoratore, “il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall’art. 2087 cod. civ., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell’evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità – concreta e non ipotetica – che la condotta considerata determini l’evento”.

 

La prevedibilità dell’evento

Prevedibilità dell’evento che, nel caso specifico, era stata ravvisata più che a sufficienza nelle modalità organizzative, ritenute carenti e non adeguatamente calibrate alle condizioni di tempo e di luogo, “avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno nel deserto, su percorso costituito da strade non conosciute e ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell’incolumità dei dipendenti”.

La Cassazione ha poi sgomberato il capo, così come aveva fatto la Corte di merito, da qualsiasi ipotesi di condotta abnorme ascrivibile ai due animatori, atta ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa ed evento.

Anzi, il giudizio aveva già fatto emergere come elementi determinanti del sinistro mortale le condizioni di stanchezza accumulata dalle giovani vittime, l’orario notturno e lo stato dei luoghi nonché la carente organizzazione della escursione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, la condanna confermata così come l’entità del risarcimento, su cui pure la ricorrente aveva eccepito contestando la duplicazione di voci di danno di cui invece la Cassazione ha tassativamente escluso la sussistenza, definendo la liquidazione stabilita “assolutamente congrua ed equilibrata, in relazione alle circostanze del caso concreto, quali l’età delle vittime, il grado di parentela, etc”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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