Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

In un caso di presunta mal practice medica, la causa non può essere incardinata, sulla base della disciplina prevista dal Codice del Consumo, nel foro del luogo di residenza del “consumatore”, nella fattispecie il paziente o i familiari del paziente, laddove si tratti di una struttura pubblica o privata ma convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, in quanto essa non opera ai fini di profitto e non può qualificarsi come “professionista”.

E’ una precisazione importante quella fatta dalla Cassazione con la sentenza n. 16767/21 depositata il 14 giugno 2021.

 

I familiari di un paziente deceduto citano medico e struttura presso il “foro del consumatore”

I familiari di un paziente avevano citato in causa un medico e la casa di cura per la quale lavorava chiedendo il risarcimento dei danni per la morte del loro caro causato, a loro dire, dalla condotta del sanitario e della struttura presso il quale era stato ricoverato, per la violazione degli obblighi di diligenza professionale.  La citazione era stata formulata presso il tribunale di Catania, città dove risiedevano i ricorrenti, adito in qualità di “foro del consumatore”, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. “u” del Codice del Consumo.

Costituendosi in giudizio, sia il medico sia la struttura avevano eccepito l’incompetenza del Tribunale etneo, dovendo ritenersi invece competenti altri tribunali (Bari, Cagliari o Castrovillari) legati evidentemente al luogo (la casa di cura) dov’era stata commessa l’eventuale malpractice medica, diverso dalla città di residenza dei familiari della vittima.

Con ordinanza resa nel febbraio 2020, il giudice di Catania aveva effettivamente dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande risarcitorie, ritenendo competente il tribunale di Bari. Alla base della decisione il tribunale di Catania aveva sottolineato l’inapplicabilità, nello specifico, delle norme sul foro del consumatore, essendosi trattato, nel caso in questione, di fatti relativi a una prestazione sanitaria resa in ambito pubblicistico, e come tale sottratta alle previsioni del codice del consumo, in relazione al quale nessun rilievo poteva essere ascritto alla marginale prestazione patrimoniale richiesta al paziente, ai fini del corrispettivo pagato per l’utilizzazione della camera di degenza all’interno della struttura stessa.

 

La natura privatistica del rapporto chirurgo-paziente

I familiari del paziente deceduto hanno quindi proposto ricorso per Cassazione contro quest’ordinanza, lamentando il fatto che il giudice territoriale avrebbe trascurato la natura privatistica del rapporto tra il paziente e il chirurgo, così come attestato dai rapporti di natura privata instaurati tra le stesse parti prima ancora del ricovero presso la struttura sanitaria privata convenzionata con il Ssn.

Inoltre, i ricorrenti, oltre alla scelta del dottore in ragione del rapporto fiduciario esistente, hanno evidenziato la natura a loro dire privatistica del rapporto intercorso anche con la struttura sanitaria, alla quale il paziente aveva corrisposto un corrispettivo, di natura contrattuale, per i costi della camera di degenza, il che avrebbe provato lo scopo di profitto dell’attività svolta dalla casa di cura e quindi dal medico, a cui pertanto ben poteva essere ascritta la qualità soggettiva di “professionista”, determinante ai fini dell’applicazione delle norme del foro del consumatore.

Infine, i familiari della vittima hanno censurato il provvedimento impugnato per avere il giudice erroneamente ritenuto che le domande proposte iure proprio si sottraessero all’ambito di applicazione del codice del consumo in ragione della relativa natura extracontrattuale: nella specie si doveva tenere conto, secondo la loro tesi, della decisiva circostanza costituita dalla vis attractiva delle domande proposte da loro in qualità di eredi del paziente (iure haereditario).

Ma per la Cassazione le censure sono infondate. Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha correttamente giudicato sull’eccezione di incompetenza allineandosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”.

 

L’ospedale pubblico o convenzionato non opera per fini di profitto, i costi sono a carico del Ssn

Questo, ribadiscono i giudici del Palazzaccio, in quanto, “pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché, se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente, tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell’art. 33”.

Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, “la struttura sanitaria non opera per fini di profitto e pertanto non può essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”. La Cassazione evidenzia a sua volta come nello specifico la prestazione patrimoniale imposta al paziente si fosse limitata al solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza, “essendo rimasti totalmente a carico del servizio sanitario pubblico tutti gli oneri economici connessi all’esecuzione della principale prestazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, oltre che delle connesse attività di supporto”. E era proprio in relazione a queste prestazioni che risultavano proposte le domande risarcitorie.

Unica eccezione, se sussiste un contratto ad hoc con addebito dei costi al paziente

La possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, precisa infine la Suprema Corte, è limitata ai soli casi in cui in cui “tra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del Ssn (o convenzionata), sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del Ssn, con addebito all’utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (non verificatosi nella specie) la struttura sanitaria si pone nei confronti dell’utente come professionista”.

Concludendo, il fatto che le domande risarcitorie si fondino sulla base dell’inadempimento delle obbligazioni contratte dal medico del servizio sanitario nazionale (e della struttura convenzionata con quest’ultimo), nell’esercizio di una prestazione resa a totale carico economico del Ssn, “esclude che la struttura sanitaria si fosse posta, nei confronti del paziente, nella veste di “professionista”, decisiva ai fini dell’applicazione delle norme del cosiddetto foro del consumatore”.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Malasanità

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content