Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Bisogna prestare sempre la massima attenzione ai pedoni, gli utenti deboli della strada per eccellenza. Anche se si investe una persona che attraversa al di fuori delle strisce e in modo imprudente, si è chiamati a risponderne, tanto più si tiene una condotta poco cauta, una velocità non moderata e non si rispettano i segnali di stop.

A riaffermare questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2596/19 depositata il 22 gennaio 2019 e riguardante un rocambolesco sinistro tra un ciclista e, appunto, un pedone. Il primo era stato condannato dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’appello, che aveva confermato la condanna emessa a suo carico dal Giudice di pace sempre di Lecce in  in relazione a un’imputazione di lesioni personali colpose in danno di una donna, con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Allo imputato veniva contestato di avere procurato alla vittima, nel gennaio del 2013, dette lesioni per averla investita guidando il suo velocipede, mentre costei si accingeva ad attraversare la strada a piedi, senza prestare attenzione alle condizioni della circolazione e omettendo di rallentare, o addirittura di fermarsi.

L’uomo ha presentato ricorso per Cassazione adducendo due motivi di doglianza. Con il primo si denunciava vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell’incidente: il ricorrente asseriva che il Tribunale aveva posto l’accento sulla circostanza, pur vera, che il pedone stava attraversando fuori delle strisce pedonali, ma non aveva considerato che nell’appello si era soprattutto evidenziato che la persona offesa era improvvisamente sbucata da un angolo cieco e che era stata urtata appena scesa dal marciapiede, non dando così tempo al ciclista di evitarla. Oltre a ciò, le stesse dichiarazioni testimoniali della donna avrebbero reso evidente che la bicicletta stava procedendo a velocità bassissima. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione di legge in riferimento al fatto che il Tribunale non aveva considerato che il pedone, attraversando fuori delle strisce, sarebbe stato tenuto a dare la precedenza al velocipede e a procedere con particolare cautela

Ma per gli Ermellini,  il ricorso è infondato. “Gli argomenti spesi dal ricorrente – si legge nella sentenza – non scalfiscono la logicità e coerenza del compendio motivazionale posto a base della sentenza impugnata. Invero, il Tribunale ha correttamente argomentato che, sebbene la (omissis) abbia tenuto un comportamento negligente nell’attraversamento della strada (e, come tale, concausale rispetto al sinistro), non per questo lo (omissis) poteva dirsi esente da responsabilità, ciò che avviene solo allorquando il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995). Ipotesi, questa, del tutto diversa da quella in esame, in relazione alla quale la sentenza impugnata ha dato conto della presenza di un segnale di stop che imponeva allo (omissis) di fermarsi in ogni caso; a maggior motivo, dunque, l’odierno ricorrente doveva prestare attenzione allo stato dei luoghi e moderare la velocità nel punto ove avvenne l’incidente, non essendo affatto imprevedibile che un pedone si immettesse sulla strada per attraversarla in prossimità del segnale di stop, uscendo dal punto ove vi era un ostacolo visivo. In proposito va ricordato il pacifico indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (per tutte vds. Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; per un’ipotesi che presenta affinità con quella in esame, vds. Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997). In termini più specifici, ma perfettamente coerenti, va ricordata la pur risalente (ma mai disattesa) giurisprudenza di legittimità in base alla quale il conducente di un veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991, Del Frate, Rv. 187055: fattispecie relativa all’omicidio colposo di un pedone commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada)”.

Ergo, ricorso rigettato e ciclista definitivamente condannato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content