Viene proposta azione civile, volta al risarcimento dei danni, dopo l’esaurimento del procedimento penale di primo grado trattante una causa connessa. Ma nel caso in cui non ci sia coincidenza di parti tra procedimento civile e processo penale ma sussista una connessione tra gli oggetti delle domande instaurate in differenti sedi, è comunque necessario affermare la sospensione necessaria del procedimento civile? In buona sostanza è questo il quesito non da poco che la VI sezione civile della Cassazione ha inteso porre alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria 27716/2018.
Questo il complesso caso su cui si sono trovati a deliberare gli Ermellini. Nel procedimento penale per la morte di una persona in seguito a un incidente stradale, nel quale decidono di costituirsi parte civile (solo) i fratelli della vittima, il responsabile del sinistro viene condannato in primo grado dal Tribunale di Bergamo (in foto) a due anni di reclusione e al risarcimento del danno morale. Dopo la sentenza, datata 16 febbraio 2016 e appellata, il 13 ottobre 2016 viene avviata un’azione civile presso il Tribunale di Milano con la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del responsabile dell’incidente e della sua compagnia di assicurazione. A intentarla sono la moglie della vittima, i figli, sia in proprio sia in rappresentazione del padre per il diritto al risarcimento vantato dal nonno (padre della vittima e deceduto dopo la richiesta di risarcimento danni), nonché da due fratelli, non però in proprio ma quali eredi sempre del loro padre.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, dispone la sospensione del procedimento – ex art. 295 cpc e 75, ult. comma cpp – sul rilievo che l’azione civile era stata avviata dopo la sentenza del Tribunale penale di Bergamo, come detto appellata e, pertanto, non passata in giudicato. E’ contro questo provvedimento che la moglie e i figli della vittima hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 75 cpp, la sospensione del procedimento civile andrebbe pronunciata solo ove la domanda (civile) sia formulata dai medesimi soggetti costituitisi parte civile nel procedimento penale di primo grado; nel caso di specie, a loro dire, non sussiste detta coincidenza, atteso che, come visto, la domanda nel processo civile è stata formulata da moglie, figli e padre della vittima mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima.
il Collegio rileva peraltro che la domanda nel procedimento civile è stata proposta non solo nei confronti dell’imputato ma anche della compagnia assicuratrice per la r.c. auto di quest’ultimo. Nel caso di specie, pertanto, non vi è coincidenza di parti tra procedimento civile e processo penale, atteso che effettivamente la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima in proprio (e non quindi anche dagli altri congiunti che hanno proposto il giudizio civile risarcitorio) e solo nei confronti dell’imputato (e non anche nei confronti della compagnia, convenuta invece nel giudizio civile risarcitorio).
Nell’ordinanza, si definisce la questione, peraltro già postasi in altre circostanze, di massima rilevanza, e si ritiene pertanto opportuno richiedere “l’intervento risolutore” delle Sezioni Unite, a cui è stata posto il seguente quesito di diritto:
“Se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il Giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente- imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari “ex lege” (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all’azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero, ancora, se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.c. non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria, anziché essere proposta nei confronti del solo imputato, sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari“.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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