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Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale «è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a.», non sussistendo alcun divieto in materia di cessione del credito risarcitorio, che non si configura come un’attività finanziaria. A ribadire con forza questo principio, messo in discussione da una compagnia di assicurazione con una singolare “interpretazione”, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 21.765/19 depositata il 28 agosto 2018, che peraltro ha ribaltato il pronunciamento dei precedenti gradi di giudizio.

La cessione del credito

La cessione del credito è un istituto giuridico disciplinato dal Codice Civile (art. 1260) e prevede che un soggetto (cedente) che detiene il diritto ad esigere un credito nei confronti di un terzo, trasferisca tale diritto ad un altro soggetto (cessionario). Si tratta un’opportunità usata di frequente attraverso la quale le imprese di autoriparazione, per agevolare i clienti che hanno subito incidenti e che si rivolgono a loro per riparare i danni, anziché essere pagate da questi ultimi, che dovrebbero così anticipare il danaro, assumono su di sé il credito spettante dalla compagnia di assicurazione, da cui incassano il corrispettivo per la prestazione. 

Nello specifico, è accaduto appunto che nel 2010 un automobilista trentino, rimasto coinvolto in un incidente per esclusiva responsabilità del conducente della vettura di controparte, con relativi danni alla propria auto, aveva ceduto alla carrozzeria a cui si era rivolto per la riparazione il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice (in regime di risarcimento direttocard), a titolo di pagamento per le prestazioni svolte. La compagnia, Itas Mutua, dal canto suo, aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dall’autovettura, ma aveva rifiutato di versare il corrispettivo per l’auto sostitutiva che l’autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.

La carrozzeria fa causa all’assicurazione che non paga l’auto sostitutiva

Di qui la citazione in causa da parte dell’impresa presso il giudice di Pace di Trento nei confronti dell’assicurazione, che tuttavia in quella ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria, eccependo la nullità del contratto di cessione del credito, in quanto la carrozzeria avrebbe in questo modo posto in essere un’attività di finanziamento in assenza di requisiti di legge.

Per il giudice di Pace il credito vantato è illecito derivando da un’attività finanziaria

Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, ha dato ragione a Itas Mutua e rigettato  la domanda risarcitoria, rilevando l’illiceità del credito vantato in quanto derivante dall’esercizio di un’attività d’intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da una illegittima attività sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali.

Richiesta respinta anche in secondo grado

Decisione confermata in appello anche dal Tribunale di Trento con sentenza n. 737/2017 del 7 luglio 2017. Il Tribunale, al riguardo, ha rilevato che, dalle risultanze in atti, sarebbe emerso che l’impresa di autoriparazione esercitava, in modo sistematico e organizzato nei confronti della clientela un’attività d’intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, in quanto connessa ad operazioni di acquisto di credito ai sensi dell’art. 3 del D. M. 29/2009., reputando poi irrilevante, al fine di qualificare l’operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione fosse avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un’utilità finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo all’autocarrozzeria che aveva effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo. Secondo la Corte d’appello, insomma, dal momento che l’attività di concessione di finanziamento era stata posta in essere da soggetto non autorizzato, in violazione della riserva di cui all’art. 106 T.U.B, l’accordo di cessione era da considerarsi nullo.

Il ricorso in Cassazione

La carrozzeria ha proposto ricorso per Cassazione contro quest’ultima sentenza sulla base di un unico motivo, lamentando la “violazione e falsa applicazione dei principi regolatori materia di cessione del credito ed attività di finanziamento ex art. 106 TUB in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. Secondo i legali dell’attività, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che il rapporto tra l’autocarrozzeria ed il cliente integrasse un’ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati. La carrozzeria ha battuto sul fatto che, come confermato sia dai d.m. attuativi dell’art. 106 TUB, sia dall’esame della giurisprudenza disponibile, con il finanziamento il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione dei finanziati una disponibilità di denaro. Nel caso di specie, invece, la società ricorrente non aveva finanziato alcunché, in quanto non aveva acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del cliente una somma di denaro o comunque una disponibilità finanziaria. Al contrario, aveva effettuato una prestazione a favore del cliente, il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio. Il trasferimento della titolarità del credito, come di quella di qualsiasi diritto, può avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito, si insiste nella tesi difensiva. Che sia del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato le riparazioni, sarebbe poi confermato dall’art. 149 bis del d.lgs. 209/2005, che prevede in tali casi il versamento previa presentazione della fattura emessa dall’impresa abilitata ai sensi della legge 122/1992 che ha eseguito le riparazioni.

La Suprema Corte dà ragione alla carrozzeria: nessuna attività finanziaria

Ebbene, secondo la Cassazione il motivo fondato. “Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio” ricordano gli Ermellini citando diverse sentenze della stessa Suprema Corte. I giudici del Palazzaccio rilevano che, nell’affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992, il giudice dell’appello “ha disatteso il suindicato principio. La cessione in esame costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente”. Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con  rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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