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Nella circostanza di una contestata malpractice medica che abbia cagionato al paziente lesioni gravi o il decesso, il sanitario è “non punibile” solo in caso di imperizia.

La Cassazione, nella recente sentenza n. 8115/2019, ha ritenuto di dover fare ulteriore chiarezza in merito ad una questione, quella della cosiddetta “causa di non punibilità” per i medici, che continua a creare confusione nei tribunali.

 

La causa di non punibilità

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 25 Gennaio 2018, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di due medici imputati del reato di lesioni personali colpose all’esito di trattamento medico sanitario, riteneva di riqualificare il fatto ai sensi dell’articolo 590 sexies II comma del codice penale, rigettando nel resto la impugnazione: i giudici di appello decidevano che, a fronte di una sentenza totalmente assolutoria del giudice di primo grado, la impugnazione della parte civile andava accolta limitatamente alla sussunzione dei fatti ascritti all’imputato nella causa di non punibilità di cui, appunto, all’art.590 sexies II comma cod. pen, introdotta, com’è noto, dalla riforma normativa sulla responsabilità sanitaria Gelli-Bianco.

Ipotesi di depenalizzazione della responsabilità penale del sanitario che impediva al giudice penale di pronunciare ai fini degli interessi civili.

 

Il ricorso in Cassazione

Il legale di parte civile ha proposto ricorso per Cassazione contro quest’ultima sentenza, con due motivi di doglianza.

Con un primo motivo deduceva violazione di legge atteso che la pronuncia assolutoria degli imputati per non avere commesso il fatto era coperta da giudicato e non poteva più essere suscettibile di riforma, laddove da una parte la causa di non punibilità era sopravvenuta alla sentenza di assoluzione, dall’altra la pronuncia era stata impugnata esclusivamente ai fini civili.

Con una seconda articolazione, deduceva vizio motivazionale in ragione della mancata esplicitazione da parte della Corte d’Appello delle ragioni per le quali da un lato aveva ritenuto di accogliere parzialmente la impugnazione della parte civile agli effetti civili e dall’altro aveva riconosciuto la sopravvenienza di ipotesi di non punibilità, senza alcuna motivazione sulle ragioni per cui riteneva integrata la ipotesi di cui all’art.590 sexies cod. pen, la quale presuppone che si versi in ipotesi di imperizia e che la condotta dei sanitari sia rispettosa di linee guida codificate e delle buone pratiche terapeutiche.

 

La sentenza della Cassazione

Ebbene, la Suprema Corte ha convenuto con i ricorrenti, concludendo che la “sentenza impugnata deve essere annullata ai fini civili atteso che il giudice di appello, pure essendo vincolato dai limiti del devolutum che gli impedivano la riforma della sentenza impugnata agli effetti penali, ha proceduto di ufficio alla riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell’art.590 sexies cod.pen. come introdotto dalla L. 8.3.2017 n.24. 2”

Secondo gli Ermellini, poi, sono incomprensibili le ragioni di una tale scelta, “fondata sulla erroneità della formula assolutoria adottata dal giudice di primo grado (per non avere commesso il fatto) la quale, in assenza di qualsivoglia valutazione sul merito della impugnazione e sul merito della condotta dei sanitari, veniva modificata in pejus mediante la sussunzione dei fatti contestati nella causa di non punibilità di cui all’art.590 sexies introdotta dalla normativa sopra indicata”.

La Cassazione chiarisce come nel caso di specie caso non esistessero capi civili da revocare in presenza di sentenza assolutoria già all’esito del giudizio di primo grado e come inoltre il giudice di appello non abbia fornito alcuna spiegazione delle ragioni per cui aveva ritenuto di dover riconoscere la causa di non punibilità introdotta piuttosto che confermare l’assoluzione con formula ampiamente liberatoria, “dal momento che si è al contempo sottratto a qualsiasi valutazione sul merito della responsabilità penale dei prevenuti e addirittura di esaminare se ricorressero le condizioni legittimanti la applicazione della ipotesi scriminante di cui alla norma citata. 2.2”

 

Quando si può applicare la causa di non punibilità

Ed è appunto qui che la Corte ricorda che, in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, “l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse”.

Viceversa, la causa di non punibilità , rammentano i giudici del Palazzaccio, non è applicabile né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

Tutti elementi che andavano valutati dalla Corte d’Appello, ma questa verifica è del tutto mancata, “essendosi il giudice di appello limitato acriticamente a sussumere i fatti all’interno della normativa sopravvenuta, ravvisando in essa una ipotesi di depenalizzazione tout court, di immediata applicazione al caso in specie sebbene la pronuncia assolutoria, per non avere commesso il fatto, risultava ormai irrevocabile in assenza di una impugnazione ammissibile della pubblica accusa e omettendo qualsiasi valutazione di merito sulle numerose problematiche che si agitano sulla natura giuridica e sui presupposti applicativi della causa di non punibilità di lesione colposa determinata da imperizia di colui che esercita la professione sanitaria”.

La sentenza è stata dunque annullata ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen., con rinvio al giudice civile competente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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