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Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato di normali cautele, tanto più incidente sarà l‘efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno.

Sulla scorta di questa considerazione, generale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n,. 18415/19 del 9 luglio 2019, ha definitivamente respinto le pretese risarcitorie di un automobilista trentino al centro di un caso particolare ma emblematico.

 

La causa per un’auto danneggiata a causa di un dissuasore automatico

L’uomo aveva citato in causa il Comune di Borgata Campo Tures chiedendo di essere risarcito per gli ingenti danni subiti dalla sua vettura che egli aveva parcheggiato, dove però non avrebbe potuto, sopra un dissuasore automatico del traffico che, azionandosi senza preavviso, l’aveva sfondata.

Il Tribunale di Bolzano rigettava domanda risarcitoria, in tesi proposta ex articolo 2051 c.c. e in subordine ex articolo 2043 c.c., ritenendo che tale sosta fosse stata una condotta imprudente dell’automobilista. Il quale però proponeva appello che la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 18 febbraio 2017, al contrario accoglieva, dichiarando il Comune responsabile ex articolo 2051 c.c., e conseguentemente condannandolo a risarcire i danni.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. In particolare – ed è il nocciolo del discorso – si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 1227, secondo comma, c.c., per avere la corte territoriale ritenuto che il comportamento dell’automobilista non fu idoneo a spezzare il nesso causale integrando caso fortuito, e per aver omesso di considerare che il danno avrebbe potuto essere evitato dall’automobilista con l’ordinaria diligenza.

Il centro delle doglianze risiede dunque nella ricorrenza o meno di un caso fortuito identificabile nella condotta dello stesso danneggiato e che il giudice d’appello aveva escluso.

 

Per la Corte d’appello “prevalevamo” le colpe dell’Amministrazione comunale

La corte territoriale aveva osservato che la presenza del dissuasore era resa nota con segnali di pericolo e di divieto, tali che, “arrivato in zona ed avvisato del pericolo, l’autista attento poteva/doveva comunque scorgere il dissuasore sia nella posizione innalzata sia la sua corona, laddove nel frangente si trovasse calato nel terreno”, aggiungendo anche che ciò era facilitato dal fatto che la corona era dotata di lampeggianti che si accendevano quando il dissuasore si muoveva in alto o in basso, e “con certo anticipo rispetto all’inizio delle dette manovre”.

Aveva altresì ammesso che, “essendosi l’auto arrestata sopra il dissuasore calato nel terreno, non poteva che avere oltrepassato, seppur di poco, la linea oltre la quale vigeva il divieto di transito e di sosta”.

Tuttavia, richiamando la normativa concernente i dissuasori di sosta, e rimarcando tra l’altro che “essi devono essere dotati di rilevatori induttivi di veicoli in transito, per evitare pericoli nella fase di sollevamento“, la Corte aveva concluso che: ”si può convenire con l’appellante che l’assenza o il malfunzionamento dei descritti rilevatori è provata dalla stessa dinamica del sinistro … e ciò ha reso la cosa in custodia altamente pericolosa non solo per automobilisti sprovveduti che vi si fermino sopra o inizino l’attraversamento del tratto stradale in cui era affossata, ma anche per pedoni che pure a pieno diritto potevano transitare nella zona.

Ovviamente, il pericolo non poteva essere previsto dal conducente che – anche laddove si fosse accorto di sostare sul dissuasore del traffico, in quel momento calato nel sottosuolo – poteva comunque confidare nella presenza di un funzionante sistema automatico di rilevamento di ostacoli, impedenti la indisturbata emersione. Ed è a tale pericolosità insita nella cosa che deve essere raffrontato il comportamento tenuto nell’occasione dall’attore appellante, per valutare se esso sia o no talmente imprevedibile ed inimmaginabile, da valere quale interruzione del nesso causale tra cosa e danno e quindi prova liberatoria a favore del custode...”.

Sul punto,  la corte territoriale aveva dunque constatato che la condotta dell’automobilista, quando avvenne il sinistro, non era stata rispettosa del Codice della strada, poiché egli con la vettura “si era fermato sopra il dissuasore, in zona in cui erano vietati sia il transito di autovetture che la loro sosta“.

Da tale violazione di legge però non aveva tratto alcuna incidenza su quel che aveva presentato come profilo dell’imprevedibilità della condotta del conducente della vettura, giungendo anzi a qualificare la violazione di legge un elemento del tutto irrilevante, in quanto “il sostare in zona in cui vige relativo divieto, il fermarsi lungo la strada anche laddove siano presegnalati pericoli, il transitare in zona ove ciò è vietato, sono comportamenti giornalmente assunti da una moltitudine di automobilisti poco disciplinati, ed in quanto tali sono assai prevedibili ed anzi specificatamente previsti e sanzionati dal Codice della Strada”.

Pertanto, aveva concluso la Corte d’appello trentina, ”il comportamento dell’attore/appellante, seppur irrispettoso delle regole di corretta condotta impartite dal Codice della Strada”, non essendo imprevedibile non è da intendersi idoneo a interrompere il nesso causale tra il dissuasore, non correttamente funzionante, ed il danno, e integrare quindi la prova liberatoria invocata dal Comune”.

La corte territoriale in sostanza arrivava al punto di desumere dal fatto che le norme di legge possano (materialmente, non giuridicamente) essere violate l’asserto che la loro violazione non è imprevedibile, onde la condotta conseguentemente illecita del danneggiato non è idonea a costituire un caso fortuito, nel senso che non può incidere sulla responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, invece, “in realtà l’imprevedibilità della condotta del danneggiato ai fini di integrare il caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c. deve essere intesa non in termini atecnici e fattuali, bensì come una componente del concetto giuridico di caso fortuito, il quale a sua volta, anche in riferimento alla sua origine, deve essere interpretato e parametrato nell’ambito del complessivo paradigma di responsabilità proprio di questa fattispecie”.

 

Quando il caso fortuito è dato dalla condotta del danneggiato

Il caso fortuito – scrivono gli Ermellini – diventa una vera e propria fictio quando consiste nella condotta del danneggiato, poiché l’imprevedibilità dell’evento dannoso che tradizionalmente viene intesa come insita nella natura fortuita della serie causale liberatoria viene a contaminarsi ed anzi a scambiarsi con la prevedibilità di tale evento dal punto di vista del soggetto danneggiato, nell’ipotesi in cui il caso fortuito consista in una condotta di quest’ultimo.

Invero, una condotta incauta tenuta in uno scenario inclusivo anche di una cosa pericolosa non può non definirsi condotta da cui è oggettivamente prevedibile che derivi un evento dannoso per chi la compie. Proprio la prevedibilità fonda la “restituzione” del rischio al soggetto che vi è direttamente esposto, il quale mediante una condotta incauta e quindi idonea a rendere prevedibile l’evento dannoso manifesta di non meritare più – per le sue censurabili scelte – una particolare tutela.

La Cassazione aggiunge che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, il che significa, un comportamento che rende prevedibile per chi lo pone in essere l’evento dannoso in quanto percepibile dalle sue capacità razionali, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela“.

E quando la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e nel quale la causa abbia costituito la mera occasione, “viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell’articolo 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma è esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale“.

La Cassazione tra le varie argomentazioni spiega anche che la valutazione di questi casi deve essere effettuata tenendo conto del dovere generale “di ragionevole cautela riconducibile ai principi di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione.

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale“.

I giudici del Palazzaccio concludono evidenziando che, ragionando come la Corte d’Appello, si minerebbe lo stesso sistema giustizia.

Si arriverebbe altrimenti (non essendo probabile in simili casi un risarcimento spontaneo o comunque stragiudiziale) a gravare la giurisdizione mediante una pluralità di azioni risarcitorie promosse, paradossalmente, da chi si è danneggiato da se stesso, per avere violato le norme di diritto – realizzando una condotta affetta da colpa specifica -, o anche soltanto le ordinarie norme comportamentali – realizzando una condotta affetta da colpa generica.

A questo invece è giunta la corte territoriale laddove ha privato di ogni incidenza la violazione della normativa stradale da parte dell’automobilista, per il semplice fatto che tale normativa può essere violata, neutralizzando così l’obbligo di rispetto e le sue conseguenze con la puramente fattuale possibilità di non adempierlo”.

In conclusione, secondo la Cassazione l’assoluta irrilevanza che il giudice d’appello ha attribuito alla colpa specifica, che pur aveva riscontrato nella condotta del danneggiato, costituisce violazione dell’articolo 2051 c.c. nella ricostruzione dell’an della responsabilità del custode e pertanto il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio, alla stessa corte territoriale, nella diversa sezione di Trento. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto per cui “nella fattispecie dell’articolo 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell’evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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