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Quando una casa di riposo prende in carico un anziano deve garantire la tutela della sua salute e i suoi operatori accudirlo nel rispetto di tutte le normative, pena una condanna per lesioni colpose gravi o, peggio ancora in caso di tragico epilogo, di omicidio colposo: un obbligo anche contrattuale, oltre che morale, che vale sempre, ma che purtroppo talvolta non viene rispettato, come testimonia il prezzo pesantissimo pagato dai degenti delle residenze sanitarie per anziani durante la pandemia.

E che non è limitato alla struttura ma che è esteso anche al suo personale, portatore di una precisa posizione di garanzia.

I familiari degli ospiti hanno dunque non solo il diritto ma il dovere di segnalare alle autorità preposte eventuali carenze assistenziali, come ha fatto il figlio di una ottantanovenne vittima del caso di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza n. 16132/21 depositata il 28 aprile 2021.

 

Il figlio di un’anziana denuncia l’incuria di una casa di riposo dov’era ricoverata l’anziana madre

Nella querela si denunciava come l’anziana, che si trovava in buone condizioni di salute prima del ricovero nella struttura in questione, la Rsa Villa Belvedere di Massa, avesse subito nella casa di riposo un progressivo, palese, peggioramento, apparendo sempre più assente, con evidente gonfiore alle gambe, nonché in pessime condizioni igienico-sanitarie, al punto che il 10 ottobre 2011 il figlio, recatosi presso la struttura, l’aveva trovava distesa sul letto e in stato di coma, sentendosi peraltro riferire dal personale che la madre sarebbe morta di lì a poco.

Condannate due infermiere e un’operatrice sanitaria

Il figlio aveva dunque deciso di portarla subito al Pronto Soccorso dove i medici avevano rilevato gravissime omissioni dei livelli di cura con relativa segnalazione all’autorità giudiziaria e l’apertura di un fascicolo per lesioni personali colpose gravi in concorso a carico di due infermiere professionali e di un’operatrice sanitaria, poi condannate perché, “per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non accudendo con attenzione e cura l’ospite della struttura e, comunque, non avvedendosi delle ingravescenti condizioni generali di salute della donna ed omettendo le dovute informazioni al medico o ai responsabili della struttura residenziale ovvero al suo medico di fiducia le cagionavano lesioni personali gravi, costituite da stato di incoscienza, dispersione di urina, edemi declivi, ulcere da decubito con aree necrotiche, grave compromissione della pressione arteriosa, grave ipernatriemia con disidratazione, infezione delle vie urinarie con ennaturia e piuria, condizioni che esponevano a pericolo la vita della persona offesa” per citare la sentenza del tribunale di Massa, confermata anche dalla Corte d’appello di Genova avanti la quale due delle imputate avevano appellato la decisione di grado grado.

 

Le imputate chiamano in causa la struttura

Le due sanitarie, un’infermiera e un’operatrice, tuttavia, hanno proposto ricorso anche per Cassazione. L’infermiera sosteneva che il peggioramento delle condizioni di salute della ottantanovenne sarebbe avvenuto in maniera repentina ed imprevedibile e asseriva di non aver mai ricevuto segnalazioni da parte delle operatrici sanitarie circa la persona offesa, sottolineando che non non era suo compito occuparsi di spogliarla, lavarla e cambiarla. E ha chiamato in causa la cattiva gestione della Rsa: a suo dire la carenza organizzativa in cui versava la struttura doveva costituire un’esimente per il sanitario che si trovasse ad operare in assenza di strumenti e direttive, considerato altresì che doveva gestire, insieme a sole altre due infermiere, ben 41 pazienti.

Anche l’operatrice sanitaria ha lamentato il fatto che i giudici di seconde cure non avrebbero adeguatamente considerato la gravissima situazione di carenza di organico in cui si trovava ad operare, affermava che le condizioni dell’anziana non si erano progressivamente aggravate nel corso dei venti giorni di ricovero presso la struttura sanitaria, ma che evidentemente erano precarie già al suo ingresso nella struttura, e infine obiettava che al suo ricovero non era stato prescritto alcun piano di mobilizzazione della degente.

 

Responsabili anche gli operatori

Per la Suprema Corte tuttavia i due ricorsi sono inammissibili, “sviluppando generiche valutazioni in fatto, precluse in quanto tali al vaglio di legittimità, le quali, peraltro, sono anche manifestamente infondate”.

Gli ermellini evidenziano come i due ricorsi facciano leva, al fine di escludere la responsabilità penale delle imputate, su un duplice ordine di ragioni: l’inadeguatezza organica della struttura per la ridotta presenza di personale rispetto al numero eccessivo e fuori regola dei ricoverati e il decadimento repentino ed imprevedibile delle condizioni della donna. “Argomentazioni, entrambe, che la Corte territoriale confuta con motivazione congrua e corretta in diritto” prosegue la Suprema Corte, premettendo che, come tutti gli operatori di una struttura sanitaria, quale è una Rsa, “l’infermieree valga anche per l’operatore sanitario – è ex lege portatore di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà, costituzionalmente imposto dagli artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti/degenti, la cui salute egli deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del turno di lavoro”.

I giudici del Palazzaccio citano quindi il “compendio probatorio “ampio e convergente” su cui poggiava l’affermazione di colpevolezza delle ricorrenti: il medico curante aveva escluso che le gravi condizioni cliniche (impossibilità a camminare, difficoltà di deglutizione) in cui era stata trovata la paziente rappresentassero un’evoluzione delle originarie patologie, affermando che le erano insorte successivamente al ricovero nella struttura, visto che in precedenza la donna si trovava in una situazione stabile e ben controllata attraverso un’adeguata terapia; il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva affermato che il quadro clinico della degente era ascrivibile alle gravi carenze gestionali della struttura e che i sintomi da questa mostrati da alcuni giorni erano immediatamente percepibili; la nuora della persona offesa riferiva di aver assistito ad un graduale peggioramento della suocera, attestato anche dal medico del Pronto Soccorso, il quale aveva evidenziato, oltre allo stato di incoscienza e al grave quadro di shock settico, ulcere da decubito e necrosi, considerando l’anziana in imminente pericolo di vita.

La sentenza impugnata – aggiunge quindi la Cassazione – ricorda anche che alcune dipendenti di Villa Belvedere avevano dichiarato che erano le infermiere a controllare, di solito, che gli ospiti non avessero piaghe da decubito e che le operatrici sanitarie segnalavano verbalmente eventuali problematiche, annotandole a fine giornata sul quaderno delle consegne; in caso di necessità, le infermiere aiutavano le operatrici sanitarie anche nella cura generale dei pazienti”.

 

Le carenze strutturali della struttura non costituiscono esimente alla responsabilità degli operatori

Gli Ermellini, infine, specificano che alla Corte territoriale non era affatto sfuggito l’elemento costituito dalle “gravi carenze strutturali, su più piani, della Rsa così come accertato dalle successive indagini amministrative”, ma aggiungono anche che i giudici territoriali avevano anche ritenuto che queste carenze “non esimessero le odierne ricorrenti da responsabilità. A loro viene, in particolare, rimproverato di non aver prestato la dovuta attenzione alle condizioni dell’anziana il cui progressivo degrado, nel corso dei venti giorni da lei trascorsi nella struttura, era tale da poter essere colto anche dai profani.

La tesi difensiva, proposta da entrambe le ricorrenti, volta a dedurre responsabilità altrui, ivi compresa quella della struttura, non può trovare accoglimento, atteso quanto più sopra si è ricordato con riguardo alla posizione di garanzia rivestita da ciascuna imputata” conclude la Suprema Corte, chiarendo che, una volta acclarata la posizione di garanzia ricoperta dall’autore del fatto, “eventuali ulteriori condotte o fattori che si innestino nel meccanismo causale sono di regola irrilevanti.

In caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità”. Dunque, condanna penale per le due sanitarie confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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