Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Cartella clinica tenuta male e incompleta? Per il medico potrebbe essere un grave problema, nel caso in cui al paziente insorgano complicanze proprio a causa di questa negligenza. È quanto si desume dalla sentenza n. 22639/2016 appena depositata dalla Corte di Cassazione.

Nella vicenda in esame un paziente aveva subito due operazioni chirurgiche dannose e aveva trascinato in causa il chirurgo, l’Asl e le relative compagnie assicuratrici per il risarcimento dei danni subiti, imputabili, a suo dire, ad errore professionale.

I giudici di merito, tuttavia, hanno respinto le doglianze, ignorando la perizia di parte, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del nesso causale per il primo intervento (poi logicamente ricaduto sul secondo), e sostenendo che le complicanze subite dall’ammalato derivavano da un evento “iatrogeno” (provocato, cioè, da una terapia o derivante dalla stessa come conseguenza) non meglio precisabile, “considerata la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica”.

Ma è proprio questa negligenza che la corte territoriale ha fatto gravare, erroneamente, sul paziente, a risultare decisiva. Tale impostazione, ha ricordato infatti la Cassazione, “non corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che nell’incompletezza della cartella clinica – che invece è obbligo del sanitario tenere in modo adeguato – rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”. Un’omissione che, in sostanza, non può che essere imputabile al medico e che non esclude il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e le conseguenze pregiudizievoli per il paziente.

La corte territoriale, invece, aveva pienamente invertito il contenuto dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, hanno concluso gli Ermellini, per cui la sentenza è cassata. E ora la parola passa al giudice del rinvio.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Malasanità

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content