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Soprattutto in alcune regioni dove il randagismo è non solo presente, ma persino drammatico, sono tutt’altro che rari i casi in cui i cani vaganti provocano incidenti stradali talvolta dalle conseguenze anche molto gravi, soprattutto se ad essere coinvolti sono motociclisti. In queste circostanze spesso i malcapitati non sanno con certezza quale sia il soggetto responsabile a cui chiedere i danni, ma ormai la giurisprudenza di legittimità ha assunto una direzione si può dire chiara attribuendo, a parte situazioni particolari, la responsabilità all’Asl deputata a gestire il fenomeno attraverso i propri servizi veterinari. In tal senso è andata anche la recente ordinanza n. 21285/22 depositata il 5 luglio 2022 dalla Cassazione, che ha appunto confermato la condanna di un’azienda sanitaria a risarcire la giovane vittima di turno. 

I genitori citano l’Asl per i danni patiti dal figlio in un incidente causato da un cane randagio

A avviare il contenzioso erano stati infatti i genitori di un minore, i quali avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale de l’Aquila la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ed il Comune de L’Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio a causa di un incidente. Il ragazzo, mentre guidava il suo scooter, nel tentativo di evitare un cane randagio che gli aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, era caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni.

Il Tribunale de L’Aquila, con sentenza del 2013, aveva accolto la domanda proposta nei confronti della Asl 1 ritenendola esclusiva responsabile dell’accaduto e condannandola al risarcimento dei danni, rigettando invece quella contro il Comune. 

L’azienda sanitaria aveva quindi appellato la sentenza ma la Corte d’appello de L’Aquila, con decisione del 2020, aveva rigettato il gravame sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo alle Asl un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei “cani vaganti senza controllo”. 

I giudici invece avevano ritenuto che in capo al Comune vi fosse soltanto una “responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera “segnalazione” della presenza di animali, a cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo”. 

Al riguardo, il giudice aveva rigettato altresì l’appello incidentale proposto dal padre del ragazzo e da quest’ultimo nel frattempo divenuto maggiorenne, in quanto, trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato, l’ente locale non poteva secondo la Corte territoriale essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell’incidente. 

 

L’Asl ricorre per Cassazione

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il danneggiato e i genitori sia l’Asl 1di Avezzano-Sulmona-L’Aquila che ha resistito con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale. 

In realtà i danneggiati non sono entrati nel merito della decisione, lamentando il fatto che la Corte d’appello avesse disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. I ricorrenti sostenevano infatti che, avendo essi proposto appello incidentale in secondo grado esclusivamente nei confronti del Comune de L’Aquila e di Allianz S.p.a., la compagnia di assicurazione dell’Ente locale, rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d’appello avrebbe errato applicando la soccombenza reciproca tra le parti. Invece avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (Asl e i danneggiati appunto)  e tra appellante incidentale e appellato incidentale (danneggiati/Comune de L’aquila), condannando nel primo caso la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo, stante la contumacia delle convenute. 

Motivo di ricorso fondato secondo la Cassazione, che conviene con i ricorrenti sul fatto che la Corte territoriale non avrebbe potuto rinvenire un’ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare distintamente i due rapporti suddetti.

Quello che qui preme però è il motivo di ricorso incidentale la Asl 1, che ha lamentato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 14 L. R. Abruzzo n. 86 del 1999. Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello, nel rispetto del principio della causalità ex art.2043 c.c., avrebbe dovuto individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile alla Asl 1 e quindi accertare non solo la prevedibilità dell’attraversamento da parte di un animale randagio, ma anche la sua evitabilità, tenuto conto delle circostanze di luogo e di spazio. 

 

La Suprema Corte conferma la responsabilità dell’Asl

Ma per la Cassazione il motivo è inammissibile. La Asl per sostenere le sue ragioni aveva menzionato nel ricorso questo principio di diritto in fattispecie di responsabilità della Asl per randagismo: “l’applicazione dell’ art. 2043 in luogo dell’art. 2051 impone che la responsabilità dell’ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso. Di contro, slegando la responsabilità dell’Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell’alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c”. 

La ricorrente incidentale però – controbattono gli Ermellini -, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non ha indicato se tale censura abbia costituito oggetto dell’appello proposto, per il quale risulta indicato solo il motivo della carenza di responsabilità per non avere ottemperato il Comune all’obbligo di segnalazione (il motivo di appello, secondo quanto indicato nel ricorso incidentale, sosteneva la tesi che il soggetto obbligato doveva essere il Comune e che la responsabilità dell’Asl vi sarebbe stata solo in presenza di omissione di intervento a seguito della segnalazione da parte del Comune stesso) e non anche il motivo della non esigibilità dell’obbligo, rispetto al quale, come si legge in Cass. n. 19404/2019, la segnalazione è solo un’esemplificazione. In mancanza di tale decisiva specificazione il motivo non può essere neppure scrutinato. 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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