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Se un cane, lasciato libero, si butta in mezzo alla strada e viene investito, a pagare i danni è il padrone.

Con la sentenza numero 4202/2017, depositata il 17 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto dell’automobilista ad essere risarcito dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito dello scontro con un quadrupede, confermando le decisioni già prese in entrambi i gradi di merito.

Nel corso del giudizio, infatti, non era stata dimostrata alcuna responsabilità in capo al conducente dell’autovettura, in assenza di qualsiasi prova che lo stesso procedesse a velocità eccessiva. Dall’altro lato, invece, visti i danni riportati dalla vettura, era plausibile che il cane fosse spuntato improvvisamente dal lato della strada, nel quale erano presenti, peraltro, anche accessi sterrati.

Dinanzi al positivo accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda, quindi, non sono confermati né giovano al padrone del quadrupede i principi enunciati dalla Cassazione nelle sentenze n. 200/2002 e n. 4373/2016, secondo i quali, in ipotesi di urto tra un autoveicolo e un animale, concorrerebbero la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo.

E anche se il cane è morto e il suo padrone avrebbe voluto i danni per la perdita del fedele amico, non solo le sue pretese sono state respinte ma dovrà anche risarcire l’automobilista per i danni cagionati alla vettura.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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