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La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 del codice civile, opera anche per la Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali, tra cui rientrano a pieno titolo le strade, e quest’ultima può liberarsi dalla medesima responsabilità solo laddove dimostri il caso fortuito.

A meglio chiarire e a riaffermare questo principio la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6703/2018.

Nella vicenda in questione, un motociclista si era visto respingere in primo e anche in secondo grado la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta al suolo per la presenza di materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato. Di qui il ricorso in Cassazione, che invece gli ha dato ragione.

Nella sentenza, infatti, la Suprema Corte precisa che la PA può liberarsi della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Non rileva, quindi, che il danneggiato alleghi né provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti, che è poi il rilievo mosso dal tribunale di merito.

Gli Ermellini sottolineano che non è onere del danneggiato dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, essendo l’onere probatorio posto a  carico della pubblica amministrazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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