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Se, su una strada privata, transitano liberamente i passanti tanto da rendere il suolo «di uso pubblico», la relativa manutenzione spetta al Comune ed è quest’ultimo responsabile se un passante cade a causa di una buca. È quanto chiarito dalla Cassazione con un’ordinanza pubblicata il 7 febbraio 2017 che fa finalmente chiarezza su una questione non di rado oggetto di dispute.

In sostanza, la Suprema Corte statuisce che, quando si tratta di stabilire chi sia tenuto alla manutenzione del suolo, non conta tanto l’atto di proprietà, ma l’uso che di esso fa la collettività. È questo aspetto che ne decreta la natura pubblica o meno. Con la conseguenza che, sebbene una strada sia di proprietà privata, se questa è attigua a una strada comunale e, quindi, di essa vi è un uso pubblico, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione. Se non lo fa, tutte le volte in cui una persona si fa male a seguito di una caduta per un’insidia nascosta, il risarcimento spetta al Comune e non al proprietario dell’immobile.

In sostanza, il Comune, consentendo «alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata», si assume anche l’impegno di accertare che «la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata» e quindi potenzialmente pericolosa per veicoli e pedoni (in foto, una strada privata ad uso pubblico in condizioni pietose a Termoli).

I Supremi giudici sul punto hanno precisato che l’Amministrazione è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza. A tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche nel caso in cui il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è obbligo comunque dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. Infatti – si legge nell’ordinanza – il Comune che consenta alla collettività l’utilizzo per pubblico transito di un’area di proprietà privata si assume l’obbligo di sincerarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata.

La Corte in definitiva ha espresso il seguente principio di diritto: «È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, prossime alle vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda a inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione».

Questo però non significa che qualsiasi tipo di caduta possa consentire il diritto al risarcimento del danno. Il pedone resta pur sempre obbligato a camminare vigile e attento, in modo da evitare quegli ostacoli facilmente visibili con l’ordinaria diligenza. Sì, quindi, al risarcimento per la mattonella divelta nascosta dalle foglie o per la caduta di notte in una buca su una strada poco illuminata; nessun indennizzo invece quando la fossa è di grosse dimensioni e consentiva di poter essere avvistata con un minimo di prudenza.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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