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Se un avventore cade sul pavimento bagnato della discoteca il gestore del locale deve risarcirlo: la normativa antinfortunistica si applica anche per tutelare i terzi, nel caso specifico i clienti, non solo i lavoratori.

Ad un’attenta lettura è una sentenza da sottolineare quella, la n. 22142/2019, depositata dalla Corte di Cassazione il 30 ottobre 2019. La decisione, in sé, parrebbe abbastanza scontata.

 

Titolare della discoteca condannata per l’infortunio dell’avventore

Già il Tribunale di Teramo, con sentenza del 28 settembre 2016, aveva condannato la titolare di una discoteca del luogo alla pena, condizionalmente sospesa, di 500 euro di multa per il reato di lesioni personali colpose gravi e a risarcire un cliente del suo esercizio, per aver omesso di far eseguire dal personale addetto la pulizia e l’asciugatura della pavimentazione bagnata del locale.

L’avventore infatti, nella notte del 5 dicembre 2012, mentre partecipava a una festa, era rovinato per terra a causa del pavimento reso scivoloso in parte dal liquame portato dagli avventori a causa della pioggia, in parte per via della caduta di liquidi alcolici contenuti in bicchieri e bottiglie lasciati incustoditi sul pavimento stesso dai clienti.

Il giovane aveva riportato, tra l’altro, la frattura dell’omero e del setto nasale, per una pesante prognosi di oltre cento giorni.

Il Tribunale aveva ritenuto che se fosse stato apprestato un adeguato servizio di pulizia e di asciugatura della pavimentazione bagnata del locale, mediante l’impiego di personale addetto, l’infortunio non si sarebbe verificato. E che tale responsabilità incombesse, a titolo di colpa specifica ex art. 43 cod. pen., sul legale rappresentante della società che gestiva la discoteca.

E aveva concluso che la vicenda dovesse essere inquadrata nell’ipotesi di cui all’art. 590, comma secondo, cod. pen., e non in quella aggravata ai sensi del comma terzo della medesima disposizione, non essendo l’infortunato legato da rapporto lavorativo con l’imputata.

 

Per la Corte d’Appello violate anche le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

La Corte di appello di L’Aquila, tuttavia, ha riformato la sentenza del Tribunale proprio riguardo quest’ultima valutazione: del resto, solo in seguito al sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro e in ottemperanza alle prescrizioni impartite, la società gestrice aveva individuato la persona addetta alla pulizia ed all’asciugatura della pavimentazione, integrando così il suo carente Documento di Valutazione dei Rischi.

La Corte territoriale ha pertanto condannato il responsabile civile Nuova Maa Assicurazioni, in solido con l’imputata, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ribandendo che quest’ultima avrebbe dovuto mantenere pulito il pavimento del locale, al fine di evitare di renderlo scivoloso e scongiurare la caduta sia dei frequentatori del locale sia dei suoi dipendenti.

La titolare ha proposto ricorso contro quest’ultima sentenza per Cassazione e a rilevare qui sono i motivi addotti, e cioè che l’infortunato non era un dipendente dell’azienda ma solo un avventore del locale infortunatosi accidentalmente durante una serata danzante nel locale.

La società ha contestato il fatto che la Corte territoriale avesse ricollegato la responsabilità alla mancata nomina della persona preposta alla pulizia, con motivazione a suo dire non coerente con la diversa qualificazione operata dal Tribunale di Teramo, che aveva invece escluso la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Secondo la ricorrente, l’elemento soggettivo del reato di lesioni colpose doveva essere ricollegato all’art. 590, comma secondo, cod. pen. e non all’inosservanza della normativa antinfortunistica, non potendosi estendere l’ambito dell’applicazione della norma ad altre fattispecie di lesioni.

 

Le norme infortunistiche servono per tutelare anche i terzi

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è manifestamente infondato.

La Suprema Corte richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”.

Pertanto, laddove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, “è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi”.

Fatte queste premesse fondamentali, la Cassazione ha sposato in toto la tesi della Corte d’appello secondo cui era stata violata la regola cautelare prevista dall’art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell’allegato IV del D.Igs. n. 81 del 2008, concernente l’obbligo di mantenimento della pulizia della superficie del locale, “prevista per salvaguardare l’incolumità di dipendenti e di terzi estranei, come il cliente infortunatosi scivolando sul pavimento bagnato.

Ne consegue la totale irrilevanza della circostanza della produzione dell’evento lesivo ai danni di un avventore del locale e non di un lavoratore subordinato della società”.

La Cassazione conclude sottolineando di non rinvenire alcuna sostanziale diversità tra le ragioni della condanna in primo ed in secondo grado, “essendosi basate entrambe le pronunce sulla predetta violazione della sopra richiamata normativa cautelare.

Non ricorre, pertanto, nessuna ipotesi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mutamento dell’imputazione, avendo potuto l’imputata concretamente apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito”.

Pertanto, condanna confermata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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