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Se si rimane coinvolti in un incidente a causa di una scia di carburante “fresco” (l’aggettivo non è casuale) seminata sulla strada da un mezzo rimasto non identificato si può essere risarciti?  E da chi? A rispondere a queste domande relative a un tipo di sinistro tutt’altro che infrequente è un’interessante, recente sentenza del Tribunale di Livorno, la n. 662/2021 del 30 luglio 2021, che ha condannato a risarcire la conducente di uno scooter il soggetto che va chiamato in causa in queste circostanze, ossia il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, com’è noto, risponde per i danni cagionati da veicoli non assicurati o, per l’appunto, rimasti ignoti, come nel caso dei “pirati” della strada.

Il pronunciamento va tenuto in debita considerazione anche perché chiarisce se e quando ci si possa invece rivolgere all’Ente proprietario della strada: la compagnia di assicurazione mandataria del Fgvs, infatti, aveva cercato di scaricare la responsabilità risarcitoria sul Comune di Livorno.

 

La conducente di un ciclomotore cade su una macchia oleosa seminata da un mezzo ignoto

La malcapitata, nell’aprile del 2017, mentre percorreva una via cittadina in sella al proprio scooter era rovinata sull’asfalto a causa della perdita di aderenza del ciclomotore finito su una macchia di carburante e aveva riportato lesioni serie. La polizia municipale era intervenuta per i rilievi e aveva subito ricondotto la scia oleosa alla caduta di gasolio, senza però riuscire ad identificare il veicolo, che aveva sversato la sostanza.

La danneggiata chiede i danni e poi cita in causa la compagnia mandataria del Fondo Vittime

La donna ha quindi correttamente proposto richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa designata all’epoca quale impresa mandataria per il Fgvs per la regione Toscana, che però aveva denegato il risarcimento, di qui quindi la citazione in giudizio avanti il tribunale cittadino.

L’impresa di assicurazione, costituendosi, ha obiettato che non vi sarebbe stata alcuna prova certa né dell’effettivo coinvolgimento, né della responsabilità di un mezzo non identificato nella causazione dell’evento lesivo, e neppure che il medesimo fosse assoggettato all’obbligo di copertura RCA. E ha aggiunto che, in ogni caso, la responsabilità era da ascriversi all’ente proprietario della strada, e che era ipotizzabile una responsabilità esclusiva o concorrente ex 1227 c.c. della danneggiata, contestando infine anche la pretesa quantificazione dei danni.

 

I giudici danno ragione alla vittima condannando la compagnia al risarcimento

Nella sentenza i giudici livornesi hanno evidenziato come la polizia municipale, nel suo rapporto, avesse constatato la presenza dell’infortunata, la quale all’arrivo della pattuglia giaceva a terra soccorsa dai sanitari accorsi in ambulanza, e di una chiazza di gasolio che si estendeva pericolosamente, tanto da dover chiamare rinforzi per tutelare altri utenti della strada da cadute e per spargere materiale assorbente sulla sede stradale. Non solo. Seguendo la scia gli agenti avevano scorto un furgone fermo a bordo strada ma, essendo in quel momento prioritario “fare viabilità”, non avevano potuto raggiungerlo e controllarlo, e quando erano sopraggiunti i colleghi ad aiutarli il mezzo più che sospetto si era già dileguato e a nulla erano valse le successive ricerche.

Dunque, il Tribunale di Livorno dà per assodato che la caduta “si è verificata per la presenza di una sostanza che aveva reso scivoloso il fondo stradale, occupante una ampia porzione della carreggiata, sul lato destro; la sostanza era verosimilmente gasolio, secondo gli accertamenti svolti sommariamente sul posto dagli agenti di Polizia Municipale e appariva di recente formazione”.

In ragione di ciò viene pertanto considerata provata la responsabilità del sinistro riferibile ad un veicolo non identificato ex 283 D. Lgs. 209/2005. “In base agli elementi di fatto acquisiti viene ritenuto ragionevolmente probabile, secondo un criterio di normalità, che la chiazza di gasolio o comunque sostanza oleosa sia stata in effetti lasciata da un veicolo in transito non identificato, poi allontanatosi” recita la sentenza.

Del tutto improbabile che a seminare tutto quel gasolio fosse stato un ciclista o un pedone

Del resto, lo sversamento era avvenuto lungo il margine stradale, sulla sede di marcia dei veicoli, per un tratto lungo venti metri; gli agenti intervenuti avevano, nell’immediatezza, ricondotto proprio allo sversamento da parte di veicolo non identificato la presenza della sostanza “scivolosa”, identificata come gasolio, presente sul manto stradale con quella ubicazione, e infine, “lo sversamento della sostanza da parte di pedone o ciclista appare scarsamente compatibile con le dimensioni del versamento” chiariscono i giudici, confutando l’obiezione della compagnia di assicurazione che riteneva non provato che a spargere il carburante fosse stato un veicolo tenuto alla copertura assicurativa: il Fondo infatti non risponde per gli utenti della strada non soggetti all’obbligo della Rc-Auto.

 

Scagionato il Comune: la macchia era troppo recente per poter intervenire

Il tribunale si sofferma anche sull’ulteriore obiezione dell’impresa assicurativa, ossia la presunta responsabilità del Comune quale ente proprietario della strada. Ma nella giurisprudenza di legittimità, rilevano i giudici, con riferimento a fattispecie analoghe, “è stato chiarito che deve escludersi la responsabilità quando la macchia di sostanza scivolosa sia di recente formazione, formata poco prima del sinistro, ovvero allorquando il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Ed è esattamente quanto si era verificato nel caso di specie, dato che gli agenti avevano riscontrato che lo sversamento appariva essere avvenuto poco prima, mettendo nero su bianco nel loro rapporto che “la macchia di gasolio appariva recente, non evaporata”, e aggiungendo anche che “il gasolio evapora ancora più velocemente dell’olio”.

Infine, il Tribunale di Livorno, dopo aver escluso una “omissione di custodia” da parte del Comune, esclude anche una concorrente responsabilità della conducente del motociclo, “in quanto il versamento di gasolio occupava buona parte della carreggiata, proprio in prossimità del margine destro che deve essere percorso dai motocicli, per un tratto relativamente lungo e quindi non era facilmente evitabile”.

La compagnia mandataria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stata pertanto condannata a risarcire la danneggiata con una somma quantificata in 15.818 euro.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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