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Il fatto che la buca sull’asfalto si trovi nelle vicinanze della propria casa non può essere un motivo per escludere la responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti dell’infortunio occorso all’utente della strada, tanto più se il fatto si è verificato di sera in condizioni di scarsa visibilità.

Con l’ordinanza n. 26235/21 depositata il 28 settembre 2021, la Cassazione ha ribadito l’infondatezza di una delle ragioni usate spesso e volentieri dai giudici di merito per addossare sui danneggiati l’esclusiva responsabilità di uno degli incidenti purtroppo più frequenti a cui vanno incontro soprattutto pedoni e ciclisti.

 

Un donna caduta su una buca cita il Comune

Il caso in questione riguarda una donna che era per l’appunto caduta, riportando lesioni serie, in una buca aperta sul manto di una strada comunale del comune aquilano di Prezza, mentre rientrava a casa, a tarda sera, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla. La malcapitata aveva citato in causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti l’amministrazione comunale, ma la sua domanda era stata respinta dai giudici di merito: la Corte di Appello de l’Aquila, in particolare, come sentenza del 2018, aveva ritenuto che la responsabilità da cosa inbcustodita fosse esclusa dal caso fortuito, consistente anche nell’imprudenza della stessa danneggiata.

La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che nella sentenza impugnata non era stata correttamente applicata la regola del caso fortuito, o meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, la sua, che non aveva alcunché di imprudente.

Per la Cassazione Il motivo è fondato. La decisione impugnata, infatti, convengono gli Ermellini, “si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode”.

 

La vicinanza della buca alla casa del danneggiato non implica di per sé la sua colpa esclusiva

Per i giudici del Palazzaccio, difetta del tutto, nel giudizio della corte territoriale, “il momento della sussunzione”, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta.

In presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, la Suprema Corte spiega che occorre sempre motivare “le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante, pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata, a fronte invece dell’imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata”.

E al riguardo, la Cassazione conclude specificando che, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, “la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze dell’abitazione non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre un’imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode”.

Ergo, ricorso accolto e sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello de l’Aquila, in diversa composizione, per il riesame della causa.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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