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Tanto più se mancano ulteriori e decisivi riscontri, un giudice non può a priori negare rilevanza alla prova testimoniale per ricostruire la dinamica di un incidente, con particolare riferimento, nello specifico, alla classica caduta determinata dal dissesto del manto stradale.

Inoltre, chiedere a un testimone se una cosa reale, nel caso di specie una buca, fosse o meno visibile è una domanda che non ha ad oggetto una valutazione e come tale è perfettamente ammissibile. E’ un’ordinanza fondamentale sulla valenza, per l’appunto, della prova testimoniale quella, la n. 35146/21, depositata dalla Cassazione il 18 novembre 2021, la cui rilevanza, peraltro, ha un carattere generale che va anche al di là della tipologia del sinistro in questione, peraltro diffusissima.

 

La causa contro il Comune per una caduta dal motorino su una buca

Una donna nel 2017 aveva citato in causa il Comune di Milano avanti il tribunale cittadino per essere risarcita dei danni subiti in seguito ad una caduta dal suo motociclo avvenuta mentre percorreva il Foro Bonaparte e a causa della quale aveva riportato svariate lesioni personali. La danneggiata sosteneva che l’evento era stato determinato dalle numerose buche non visibili presenti lungo quella via e che quindi dei danni sofferti doveva rispondere il Comune di Milano, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., quale proprietario e custode di quella strada. Comune che si era costituito, negando la propria responsabilità e contestando la sussistenza di un valido nesso di causa fra le condizioni della strada e l’incidente.

Il Tribunale meneghino, dopo avere rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dalla donna, con sentenza del marzo 2018 ne aveva respinto la domanda, ritenendo non dimostrata, come asseriva il Comune, la sussistenza del nesso di causa fra le condizioni della strada ed il sinistro. Decisione confermata dalla Corte d’Appello di Milano che, con pronunciamento del 2019, aveva rigettato il gravame della danneggiata: anche secondo i giudici di seconde cure non poteva ritenersi dimostrata, “alla luce delle prove documentali“, l’esistenza d’un nesso di causa fra il fatto e le condizioni della strada. Il verbale redatto dalla polizia e le fotografie della strada allegate agli atti non consentivano, secondo la Corte territoriale, di individuare in maniera precisa il luogo del sinistro, né la pericolosità del manto stradale. E in ogni caso, avevano concluso i giudici, in una città come Milano, specialmente in prossimità del passaggio del tram, era normale che vi potessero essere “disconnessioni“.

 

La mancata ammissione delle prove testimoniali

A questo punto la conducente dello scooter ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando innanzitutto il fatto che la Corte d’appello avesse erroneamente reputato “generiche e valutative” le prove testimoniali da essa richieste, ed intese a dimostrare il nesso di causa tra le condizioni della strada e il danno. E la Cassazione le ha dato ragione.

Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata, laddove ha rigettato alcune delle richieste istruttorie della ricorrente, è incorsa in due vizi: quello di falsa applicazione della legge, e quello logico. Come ricordano i giudici del Palazzaccio ricostruendo la vicenda giudiziaria, la donna aveva chiesto in primo grado di provare per testimoni, tra le altre, la circostanza che, allo scattare del verde al semaforo, ella era ripartita ma dopo pochi metri la ruota anteriore del suo motorino era stata intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che aveva causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino e della sua conducente.

Il Tribunale, a cui era stata chiesta l’ammissione di questo mezzo di prova, lo aveva reputato inammissibile. E la Corte d’appello, chiamata a stabilire se tale valutazione fosse stata corretta, aveva risposto in modo affermativo, osservando che la prova verteva “su circostanze valutative negativamente formulate, e comunque non rilevanti“, e aggiungendo che questo capitolo era anche generico. Riassumendo, i giudici di primo grado avevano ritenuto non accoglibile l’istanza per quattro diversi motivi: la formulazione negativa, la valutatività, la irrilevanza e la genericità. Nessuna di queste valutazioni però è accoglibile secondo la Suprema Corte.

“Erronea in punto di diritto, in primo luogo, è l’affermazione secondo cui la prova per testi formulata dall’attrice era inammissibile perché avente ad oggetto circostanze formulate negativamente spiegano i Giudici del Palazzaccio, chiarendo che nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista. Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto di provare per testimoni se fosse vero che una buca sul manto stradale “non era visibile“, e la Corte d’appello ha reputato tale prova inammissibile (anche) perché “negativamente formulata“.

 

Il capitolo di prova testimoniale può essere formulato anche “negativamente”

“L’inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo, spesso ripetuta come un Mantra, oltre che erronea in diritto è anche manifestamente insostenibile sul piano della logica, sol che col vaglio della logica la si volesse esaminare – prosegue l’ordinanza – Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero.

Sicché l’opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone”.

“A seguire l’opinione della sentenza impugnata, quindi – continuano gli Ermellini bacchettando i giudici di merito – quel capitolo si sarebbe dovuto dire ammissibile se fosse stato formulato nei seguenti termini: “vero che la buca era visibile”, poiché in tal caso avrebbe assunto la forma d’una interrogativa positiva. Sicché l’affermazione compiuta dalla Corte d’appello (ma, come detto, non rara nella giurisprudenza di merito) finirebbe per far dipendere l’ammissibilità della prova testimoniale non dal fatto che si intende provare, ma dal tipo di risposta attesa dal testimone. A questi, infatti, sarebbe inibito chiedere di affermare se un determinato fatto non esiste, mentre sarebbe consentito chiedere di negare che il medesimo fatto esista (rispondendo “no” alla domanda “vero che la buca era visibile?’). Il principio applicato dalla Corte d’appello urta dunque contro il millenario canone logico della reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista”.

 

Illogico anche l’aver ritenuto una “istanza valutativa” chiedere se la buca fosse o meno visibile

Del pari erronea sul piano del diritto, secondo la Suprema Cote, è stata l’affermazione secondo cui chiedere ad un testimone se abbia visto un ciclomotore finire in una buca, e poi cadere, sarebbe circostanza “irrilevante” ai fini del decidere. “Nel presente giudizio, infatti, incombeva sull’attrice l’onere di provare il nesso di causa tra la cosa che si assume causativa del danno e quest’ultimo. In un giudizio di questo tipo il primo fatto da accertare era dunque la dinamica del sinistro, sicché la circostanza che la ricorrente chiese di provare aveva una evidente “attitudine dimostrativa” ai fini del decidere.

Incongrua sul piano della logica, infine, è stata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui chiedere di provare per testimoni che un ciclomotore sia finito in una buca e sia caduto costituirebbe una istanza “valutativa” e “generica”.  Valutativa”, infatti, precisano i giudici del Palazzaccio, è “l’istanza istruttoria intesa a sollecitare dal testimone un giudizio. Ma riferire se un oggetto reale fosse visibile o non visibile non è un giudizio, è una percezione sensorialesottolinea con forza la Cassazione, ribadendo che “i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze cadenti sotto la comune percezione sensoria“, essendo loro precluso solo di esprimere giudizi di natura tecnica”.

 

Al teste non si possono chiedere giudizi tecnici ma la percezione sensoriale derivata dal fatto, sì

Il testimone, pertanto, chiarisce ancora la Suprema Corte, non può essere chiamato a fornire una “interpretazione dei fatti”, oppure una qualificazione dei fatti; o ancora un apprezzamento tecnico o giuridico dei fatti. Ciò non significa però che il testimone “non possa esprimere anche il convincimento che del fatto, e delle sue modalità, sia derivato al teste per sua stessa percezione“.

Il testimone quindi può in determinati casi anche esprimere giudizi, quando si tratti di “apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico“. Al riguardo, gli Ermellini citano alcuni esempi nei quali la Cassazione ha reputato ammissibile ad esempio, in una controversia di lavoro, il capitolo di prova volto a domandare al testimone se le mansioni svolte dal lavoratore fossero o no “semplici e ripetitive”; oppure, in un giudizio di inibitoria di immissioni intollerabili, la possibilità di chiedere al testimone se un rumore fosse udibile dall’interno di un appartamento con le finestre chiuse; ancora, in un giudizio di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., chiedere al testimone se un pavimento fosse o no scivoloso.

Allo stesso modo, pertanto, riferire se una buca sia visibile o non visibile costituisce, per l’appunto, ripetono i giudici del Palazzaccio, “né un’interpretazione soggettiva, né un apprezzamento tecnico o giuridico, ma esprime un convincimento derivato al testimone per sua stessa percezione“. Fermo restando che il giudice avrà sempre la possibilità, all’esito della prova, di reputarne irrilevante il contenuto, quando la deposizione testimoniale non abbia saputo “indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto“. Questo, però, puntualizza la Cassazione, “ex-post, dopo avere raccolto la deposizione, e non già ex ante, in sede di valutazione dell’ammissibilità della prova”.

Al testimone dunque, tirano le fila del discorso gli Ermellini, si potrà sempre chiedere se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perché “così mi è parso“.

Infine, la Suprema Corte censura la sentenza impugnata anche laddove aveva definito “generico” il capitolo di prova testimoniale: per essere tale, infatti, un capitolo di prova deve essere privo di riferimenti spazio-temporali precisi, mentre nel caso di specie il capitolo 1 delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente indicava con esattezza “data, ora e luogo e del sinistro”.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale dovrà tornare ad esaminare il gravame proposto dalla danneggiata applicando gli importanti principi di diritto enunciati con l’occasione.

La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento.

Chiedere a un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.

 Costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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