Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Sta facendo discutere la sentenza di inizio dicembre 2018 con cui la Cassazione ha messo la parola fine ad un lungo contenzioso per una caduta su una delle innumerevoli e famigerate buche di Roma.

Passeggiare lungo le vie del centro della città eterna, infatti, è una gio­ia per gli occhi ma anche un rischio per la salute. Perché le precarie condizioni delle stra­de e dei marciapiedi possono facilmente far perdere l’equili­brio, e per finire a terra basta un attimo di disattenzione. Ma ol­tre al danno ci può essere anche la beffa – economica -, quella cioè di vedersi respinta dai giu­dici la richiesta di risarcimen­to avanzata al Comune. E de­cisiva nel contenzioso con il Campidoglio può essere anche l’illuminazione fornita dalle vetrine dei negozi, illu­minazione sufficiente, secon­do i giudici, a rendere visibile la buca fatale e a trasformare in “colpevole” la malcapitata vittima del capitom­bolo.

A fissare questo clamo­roso principio sono stati appunto i ma­gistrati della Cassazione, che hanno chiuso un annoso con­tenzioso tra l’Amministrazione comunale di Ro­ma e una signora, negando a quest’ultima il diritto al risarci­mento per la caduta subita in una piazza del centro dell’Urbe.

L’origine della vicenda giu­diziaria risale addirittura all’8 febbraio del 2006, quando una donna finisce ro­vinosamente a terra mentre sta percorrendo a piedi il centro della Capitale. Il capitom­bolo le provoca “lesioni per­manenti nella misura dell’ 11-12%; invalidità tempo­ranea assoluta protrattasi per 15 giorni; invalidità tempora­nea parziale al 75% per 40 gior­ni, al 50% per 60 giorni e al 25% per 30 giorni”.

Secondo la donna, la cadu­ta è addebitabile chiaramente alla responsabilità del Comune, “perché provocata dal manto stradale, dall’avvallamento del suolo – fatto di sampietrini – e dalla scarsa illuminazione”. Logica la con­sequenziale richiesta di otte­nere dal Campidoglio “il risar­cimento del danno morale ed esistenziale e dei danni patri­moniali”.

La lettura data dai giudici all’episodio è però oppo­sta a quella della donna. Così, innanzitutto, il Tribunale di Roma esclude nel 2010 ogni responsabilità del Comune, asserendo che la caduta si è verificata “per il comportamento distratto e incauto della signora”.

Identica anche la valutazione che compie la Corte d’Appello di Roma. In particolare, i giudici di secondo grado osservano che “la buca di cui aveva parlato la donna era un avvallamento della pavimentazione” e che essa “era visibile grazie all’illuminazione proveniente dalle vetrine dei negozi”. Ed evidenziano altresì che “la donna poco prima della caduta aveva già at­traversato la piazza, tea­tro dell’inci­dente” e che quindi “avrebbe potu­to e dovuto, con l’uso di mag­giore diligenza, avvedersi del­l’irregolarità della pavimen­tazione”, fatta dei sampietrini tipici di Roma.

Questa valutazione è ritenu­ta corretta e fatta propria an­che dai giudici della Cassazio­ne, che, di conseguenza, ren­dono definitivo il «no» all’ipo­tesi che il Campidoglio debba sobbarcarsi il risarcimento. Inutile il ricorso proposto dal legale della donna e fina­lizzato a dimostrare la respon­sabilità del Comune per le pre­carie condizioni della pavi­mentazione della piazza. Irri­levante anche il richiamo allo “stato malfermo dei sampie­trini”, presentati ai giudici come “basculanti”. Su quest’ulti­mo dettaglio, in particolare, gli Ermellini osser­vano che in Appello sono stati presi in esame “il tipo di pavi­mentazione della piazza e la sua irregolarità”, stabilendo però che tali elementi “non erano tali da indurre a ritene­re esistente una situazione di pericolo occulto”. Ciò perché “la buca era un avvallamento della pavimentazione, come riscontrato tramite i rilievi fo­tografici; la piazza era illumi­nata attraverso le vetrine dei negozi; la vittima aveva già ef­fettuato l’attraversamento del­la piazza e quindi era consape­vole che la pavimentazione era fatta con i sampietrini”. Un pronunciamento che ha aperto un animato dibattito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content