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Se si cadesse con la moto e in un secondo momento si fosse investiti, si rafforzano le tutele per il danneggiato e non ciò toglie alcuna responsabilità alla società gestore della strada e all’assicurazione. A stabilirlo è la Corte suprema di Cassazione, che consolida l’articolo 2055 del Codice civile dopo il ricorso presentato da una compagnia assicuratrice.

Il caso era partito dall’incidente di un minorenne che, dopo essere uscito di strada per un dislivello mentre era in sella a una moto, ha urtato contro un guardrail (per questo in seguito ha dovuto subire l’amputazione della gamba destra) e poi è stato investito da un’auto, sopraggiunta a forte velocità, sbalzandolo di alcuni metri.

Tribunale e Corte d’Appello di Firenze hanno condannato l’ente gestore della strada e pure la società assicurativa. Ma quest’ultima ha ricorso e contestava l’erroneità del pronunciamento in secondo grado per aver applicato in modo falso l’articolo 2055: non sarebbero imputabili tutte le lesioni del centauro ma solo quelle meno gravi avute nell’impatto successivo.

Il giudice, però, gli ha dato torto perché “l’investimento, per colpa, di un soggetto già da pochissimo tempo traumatizzato – si legge nella sentenza dalla terza sezione – comporta quindi la responsabilità solidale per il quadro clinico complessivo e finale derivante”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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