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Responsabilità Medica

primi aggiustamenti per la Riforma Gelli

Il 20 settembre 2017 la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato un emendamento alla legge per la responsabilità professionale medica, a firma dello stesso On. Federico Gelli, che propone degli importanti cambiamenti alla recente legge che porta il suo nome sulla responsabilità sanitaria, la numero 24/2017.

La prima riguarda l’articolo 9, relativo all’azione di rivalsa, e mira a chiarire in maniera definitiva quali limiti quantitativi devono ritenersi operanti con riferimento a tale azione, dissipando così i dubbi che si sono sollevati sul punto negli ultimi mesi.

Infatti il comma 5 attualmente sancisce che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, l’importo della condanna per la responsabilità medica e della surrogazione per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo“. L’emendamento prevede di sostituirlo prevedendo, con maggiore chiarezza, che la somma massima è “pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo“.

Il comma 6, invece, con riferimento alle ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della responsabilità medica della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, attualmente parla di rivalsa al massimo “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo“. Il testo dell’emendamento propone di rendere più chiaro il limite stabilendo anche in questo caso che esso è “pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo“.

L’altro punto della riforma Gelli, relativa alla responsabilità medica, che l’emendamento propone di modificare, è inerente al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità professionale medica, disciplinato dall’articolo 14. Tale norma si arricchirebbe di due nuovi commi. Il primo estenderebbe l’operatività del Fondo affidandogli anche la “funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale”; il secondo, invece, eliminerebbe i richiami alla legge Balduzzi relativi alle tabelle risarcitorie per il danno biologico alla luce della recente emanazione della legge annuale sulla concorrenza.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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