Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La precoce “emancipazione” dei minori nella società attuale non sgrava i genitori dalle proprie “responsabilità educative” se questi causa un danno a terzi con la sua condotta imprudente: sono dunque mamma e papà che dovranno risponderne facendosi carico del risarcimento.

La Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza n. 24907/19 depositata il 4 ottobre 2019, ha definitivamente respinto le argomentazioni di una coppia partenopea relativamente a un sinistro causato dal loro figlio di sette anni, all’epoca dei fatti.

 

Un bambino investe in bici un altro bambino e genitori  condannati a risarcire

Il caso, infatti, risale al lontano 2003. Il bambino, correndo in bicicletta all’interno di un parco urbano, aveva investito un piccolo di quattro anni che era tenuto per mano dalla mamma il quale, in seguito all’impatto e alla caduta, aveva riportato la frattura del gomito e altre lesioni da cui erano derivati postumi permanenti.

La madre e il padre del bimbo infortunato, nella qualità di genitori esercenti la podestà genitoriale sul minore, avevano quindi citato in causa i genitori del bambino “investitore” per essere risarciti di tutti i danni patiti dal figlio.

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Marano, con sentenza del 2012, aveva accolto la loro domanda condannando i convenuti a pagare il risarcimento dei danni subiti dal bambino investito, con rifusione anche delle spese di lite.

Sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che nel 2018 ha respinto l’appello dei genitori condannati, ritenendo sussistente la loro “culpa in educando” ex art. 2048.

 

Il ricorso in Cassazione

Questi ultimi, tuttavia, hanno proposto ricorso anche per Cassazione, sulla scorta di due motivi. Con il primo, in particolare, i ricorrenti hanno lamentato la “violazione dell’art. 2048 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in riferimento alle conseguenze derivanti dall’assenza di prova certa in ordine alle modalità dell’evento, nonché alla falsa applicazione dell’art. 2048 c.c., concernente la responsabilità genitoriale”.

A loro dire, la Corte d’Appello non avrebbe interpretato correttamente l’art. 2048, il quale presuppone l’esistenza di un fatto illecito commesso dal figlio minore. N

el caso di specie, i ricorrenti ritenevano che non si fosse raggiunta la prova dell’illiceità dell’accaduto. Inoltre, ed è forse qui l’aspetto più particolare del ricorso, asserivano che la responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 2048 c.c., fondata su una presunzione di culpa in educando o in vigilando, verrebbe superata quando l’illecito del figlio minore venga commesso nell’ambito della sua sfera di autonomia, la cui attività è sottratta al costante controllo dei genitori.

Essendo il sinistro avvenuto all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di svago, sarebbe risultato impossibile per il genitore vigilare sul proprio figlio.

Per la Cassazione, tuttavia, il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti erano volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale il contenuto della motivazione della sentenza di appello “che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici”: attività che, com’è noto, “oltrepassano i limiti del sindacato di legittimità”.

 

I genitori non hanno educato adeguatamente il figlio

La Suprema Corte, tuttavia, entra anche nel merito e ribadisce che il giudice di secondo grado “ha interpretato correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048, applicandola al caso di specie.

Infatti sulla base dell’istruttoria, egli ha valutato come negligente la condotta di guida della bicicletta da parte del minore che ha determinato lo scontro con l’altro minore, ed ha ritenuto, sulla base dei principi di questa Corte, i genitori responsabili di non aver impartito al figlio un’educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione né di aver svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età all’indole e al carattere del figlio

Gli Ermellini vanno anche oltre e sottolineano che “la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 c.c., pone a carico dei genitori”, i quali, anzi proprio in ragione di tale precoce emancipazione, “hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile” concludono i giudici del Palazzaccio, avendo riguardo anche a rimarcare come il “giudice del merito abbia accertato il nesso causale tra la condotta del bambino e l’evento dannoso senza che ci sia stata alcuna interruzione dello stesso”.

Dunque, condanna confermata per i genitori del bambino imprudente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content