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La prova del mancato rispetto da parte della banca dei doveri informativi nei confronti dell’investitore, come per esempio la mancata acquisizione del profilo di rischio o l’assenza del prospetto informativo dell’investimento, è sufficiente a radicare la responsabilità dell’intermediario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24142 del 3 ottobre 2018, con cui gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto da Deutsche Bank nei confronti di una coppia di risparmiatori a cui erano stati venduti tra il 2000 e il 2001 titoli “Cirio” e “Bond Argentini” (in foto, una manifestazione di investitori truffati con questi prodotti).

Secondo il Tribunale di Milano “risultava manifesto il grave inadempimento della Banca, attesa la mancata prova da parte dello stesso istituto finanziario di aver agito con diligenza e correttezza nell’interesse del cliente nonché di avere fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione‘. Giudizio confermato dalla Corte di Appello, che ha riscontrato la “peculiare rilevanza” della “totale mancanza della comunicazione del profilo di rischio alla Banca”, mentre gli unici “prospetti” presentati datavano 2005, e dunque erano rappresentativi di un “paniere di investimento in un momento ben successivo”.

Contro questa decisione, la banca ha presentato ricorso sostenendo che, in contrasto con i principi dell’onere della prova, era mancata da parte dei risparmiatori la dimostrazione del “nesso di causalità”. Ma la Suprema Corte ha pienamente riaffermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio a favore dei risparmiatori.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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