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Una banca non può proporre ai propri clienti di acquistare azioni di una società, per di più sua partecipata, che naviga in pessime acque, tanto da fallire tre mesi dopo.

La Corte di Cassazione ha pubblicato una significativa sentenza, la n. 10971/21 depositata il 26 aprile 2021, a tutela dei risparmiatori, condannando di fatto un noto istituto di credito a risarcire a due investitori la somma perduta di quasi duecentomila euro.

 

I clienti di una banca la citano in giudizio per averli convinti ad acquistare azioni a rischio

La vicenda risale a più di vent’anni fa.  Due clienti avevano citato in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, Unicredit Banca spa chiedendo che fosse accertato l’inadempimento di Rolo Banca in relazione al servizio di prestazione dei servizi di consulenza e negoziazione di strumenti finanziari correlato al loro conto corrente e al loro conto deposito titoli.

I due risparmiatori avevano lamentato la violazione degli obblighi contrattuali prescritti dall’art. 17 del d.lgs. n. 415/96, con riferimento all’acquisto di ottomila azioni (per un controvalore di ben 192mila euro) della SCI spa, poi fallita, da loro effettuato il 26 settembre 1997: un investimento a cui li aveva indotti il direttore della banca, che li aveva rassicurati sulle prospettive di incremento di valore del titolo. Ragion per cui essi avevano modificato la loro ordinaria operatività, sino ad allora limitatasi essenzialmente ad investimenti in PCT (Pronti Contro Termine) aventi ad oggetto titoli di Stato. Di qui la richiesta di condanna di Unicredit, in quanto successore nei titoli giuridici di Rolo Banca (a seguito di fusione), al risarcimento dei danni subiti sia per danno emergente che per lucro cessante.

Gli istituti chiamati in causa avevano resistito e il tribunale aveva respinto le pretese dei clienti, rilevando che essi all’epoca dei fatti avevano comunque una certa propensione al rischio e che la condotta della banca era stata conforme ai doveri imposti dall’art. 17 del decreto Eurosim nei confronti della clientela, anche in ragione dell’esperienza dei due ricorrenti nel settore degli investimenti. Dall’istruttoria sarebbe emerso che gli investitori erano stati resi edotti che il titolo SCI spa era in difficoltà e che la possibile crescita era legata a un’operazione di salvataggio in atto: peraltro, non si sarebbe configurata neppure una situazione di conflitto d’interessi derivante dalla cessione da parte della banca di azioni proprie.

I due clienti avevano quindi appellato la decisione di primo grado, ma anche l’appello era stato rigettato con sentenza del 2015. La Corte d’Appello di Venezia aveva sostenuto che che l’onere di allegazione circa i profili di inadeguatezza dei prodotti finanziari offerti incombeva sugli investitori, inadeguatezza che sarebbe rimasta invece indimostrata, mentre sugli intermediari gravava l’onere di dimostrare di avere assolto alle prescrizioni circa l’onere informativo, e anche secondo la Corte d’appello, così come per il giudice di primo grado, l’istituto non sarebbe stato reticente a fornire informazioni, tanto più che non sussisteva né il conflitto d’interessi né l’abuso di informazioni riservate da parte della banca.

 

Le società di cui erano state acquistate le azioni sarebbe fallita tre mesi dopo

I due investitori tuttavia non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso anche per Cassazione con svariati motivi di doglianza, ma qui preme in particolare il secondo con cui i clienti hanno prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 18 comma 5 del d.lgs. n. 415/96, per l’assenza nella vicenda della prova liberatoria (specifica diligenza richiesta) che avrebbe esonerato da responsabilità la banca, relativamente al rispetto da parte della stessa della diligenza imposta a tutela del risparmio e del mercato: in particolare, l’istituto non avrebbe adeguatamente informato i due risparmiatori circa la possibilità del fallimento della banca emittente.

Non rispettata da parte dell’istituto la “specifica diligenza”

Motivo fondato, secondo la Suprema Corte, “sia perché la capogruppo Unicredit teneva in portafoglio le azioni della SCI, oggetto di vendita da parte della Banca, e sia perché le azioni vendute dalla banca ai ricorrenti appartenevano ad una società che è andata fallita tre mesi dopo tale vendita. Pertanto la “specifica diligenzadi cui all’art. 18 comma 5 del d.lgs. n. 415/96 non risulta rispettata, in quanto l’intermediario non avrebbe dovuto proporre le azioni di una società indebitata prossima all’insolvenza e di cui la capogruppo deteneva le azioni”.

L’accoglimento del motivo, con assorbimento degli altri collegati, ha quindi portato alla cassazione della sentenze impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, affinché, alla luce di tali principi, riesamini il merito della controversia.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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