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Se la propria auto, caso purtroppo per nulla infrequente, viene danneggiata all’interno del parcheggio di un supermercato, si può chiedere il risarcimento al titolare dell’attività? Con l’ordinanza 9883/21 depositata il 15 aprile 2021 la Cassazione è entrata nella sentita e complessa questione dei parcheggi privati, con le relative responsabilità e previsioni normative.

 

Vettura incendiata da ignoti nel parcheggio del market, l’automobilista chiede i danni al titolare

Nel caso dei specie un’automobilista aveva citato in causa avanti il giudice di Pace di Casoria l’ipermercato Mercatone Uno per essere risarcita dei danni dell’incendio, appiccato da ignoti, in seguito al quale era andata distrutta la sua vettura, una Skoda Octavia,  che era posteggiata nel park dell’Ipermercato di Arzano. Il giudice, con la sentenza del 2012, aveva tuttavia rigettato la domanda, ritenendo che il contratto che aveva per oggetto la Skoda dovesse essere qualificato come “contratto di locazione d’area gratuito” e non come “contratto di deposito gratuito”, con conseguente mancanza di obbligo di custodia e di responsabilità a carico della società, in ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell’assenza di sistemi di video-sorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio.

Contratto qualificato come locazione gratuita d’area

La automobilista aveva quindi impugnato la decisione obiettando circa la qualificazione giuridica del contratto, ma il Tribunale di Napoli aveva rigettato anche l’appello, escludendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, mancando l’attività di consegna dell’auto, connotato della “realità”, e rilevando che il contratto avrebbe dovuto qualificarsi come locazione gratuita d’area, la quale non aveva ingenerato alcuna aspettativa di custodia nella odierna ricorrente: i giudici territoriali avevano pertanto confermato la sentenza di prime cure.

 

La danneggiata sostiene la tesi del “contratto di deposito”

La danneggiata tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando che la Corte d’appello avesse escluso la ricorrenza di un contratto di deposito, data l’assenza della materiale consegna del bene, nonostante fosse pacifico in giurisprudenza – asseriva – che la realità non implica la consegna materiale “pro manibus” dell’auto al personale addetto.

Di qui, sempre secondo la tesi difensiva, l’ulteriore conclusione erronea che il contratto stipulato tacitamente tra le parti fosse di locazione d’area – in contrasto con l’insegnamento proprio della Cassazione, secondo cui, sosteneva l’automobilista,  l’obbligazione principale del gestore del parcheggio è quella di custodire l’auto, per evitare di lasciarla in luogo pubblico incustodita – e che non fosse “il titolare del parcheggio che consegna l’area al cliente” (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma esattamente il contrario, e cioè il cliente che consegna la sua automobile al titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla. Secondo la ricorrente, in definitiva, era preponderante l’elemento dell’affidamento del veicolo, con conseguente obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del contratto di deposito.

Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato e la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, si ricorda nella sentenza, e peraltro proprio con con la decisione espressamente citata nel ricorso, la n.14319/2011, “ha aderito all’orientamento, precedentemente minoritario, che riconduce il parcheggio al paradigma del contratto di locazione”.

 

Quando ricorre l’obbligo di custodia

Lo scopo del cliente, secondo il ragionamento della Corte territoriale, si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. “L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta – proseguono gli Ermellini – L’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Ove, al contrario, non sia percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione”.

Non è necessario che vi siano persone fisiche a cui affidare il mezzo

I giudici del Palazzaccio, convenendo qui con quanto osservato dalla ricorrente, rilevano e precisano anche che, benché la Corte d’Appello avesse attribuito rilievo alla mancata consegna dell’auto per escludere la ricorrenza di un contratto di deposito, “per la sussistenza dell’obbligo di custodia non è affatto necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica”: la consegna infatti può realizzarsi “attraverso l’immissione del mezzo nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l‘obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate”.

L’accesso libero dell’area escludono la responsabilità 

Gli elementi che hanno portato a negare la ricorrenza di un obbligo di custodia a carico del supermercato sono altre circostanze, e in particolare, conclude la Cassazione fornendo importanti chiarimenti al riguardo, “l’accesso libero all’area e la mancata regolamentazione dell’utilizzo degli spazi”. Dunque, ricorso rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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