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Com’è noto, non si può abbandonare un’auto lungo la strada, pena una pesante sanzione.

Ma se la strada in questione è privata? Per la Cassazione in quest’ultimo caso non c’è violazione e quindi la sanzione non è applicabile.

 

Cosa prevede la legge per le auto abbandonate

Il fenomeno delle auto abbandonate dai proprietari nei parcheggi o anche lungo le vie cittadine è molto frequente: si tratta di veicoli che rimangono lì per giorni, settimane se non mesi, sovente anche privi di copertura assicurativa, anziché essere portati ad un centro di raccolta specializzato per la rottamazione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D. M. 490/99, lo “stato di abbandono” si concretizza in presenza di alcune caratteristiche: mancanza delle targhe o del contrassegno di circolazione; mancanza di parti essenziali per l’uso e la conservazione del mezzo; sosta, regolare o irregolare, protratta nel tempo sul suolo pubblico. La presenza di tali caratteristiche, infatti, fanno supporre la volontà da parte del proprietario di disfarsi di tale veicolo che, di conseguenza, può essere definito rifiuto.

Individuato un veicolo in stato di abbandono, che non sia provento di furto, lo stesso, purché non si trovi in sosta irregolare, non viene subito rimosso ma viene apposto sul parabrezza anteriore un avviso per informare il proprietario che il veicolo sarà rimosso se lo stesso non provvederà a recuperarlo.

Decorsi 60 giorni dall’accertamento dello stato di abbandono, in caso di inerzia da parte del proprietario, il veicolo sarà rimosso dalla Polizia Locale e portato in un’autorimessa autorizzata per la demolizione.

Le spese anticipate dal Comune verranno, poi, addebitate al proprietario unitamente ad una salata contravvenzione che ammonta a Euro 1666.67 per i veicoli a quattro ruote e Euro 600 per veicoli a due/tre ruote e rimorchi.

 

Automobilista sanzionato

Ed è appunto contro il verbale di contestazione notificatogli nel 2009, ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della Strada, in quanto un veicolo di sua proprietà versava in stato di abbandono, che un cittadino siciliano ha proposto opposizione al Giudice di Pace di Palermo, che però l’ha respinta. Decisione confermata in secondo grado anche dal Tribunale di Palermo.

L’automobilista aveva addotto la natura privata della strada in cui era posteggiato il mezzo, ma secondo i giudici ciò non valeva a escludere i presupposti della violazione contestata.

Il proprietario della macchina, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione, ribadendo con forza la natura privata della strada in questione e lamentando la genericità delle argomentazioni del giudice di appello quanto alla ritenuta presunzione di uso pubblico dell’area, nonostante la presenza di cartelli recanti l’indicazione “proprietà privata” e nonostante la sentenza dello stesso giudice di pace fosse giunta alle stesse conclusioni e fosse passata peraltro in giudicato.

 

Area privata, niente multa

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 6369/2019, hanno dato ragione al ricorrente. “La sentenza del Giudice di pace di Palermo e la sentenza impugnata in questa sede – spiega la Suprema Corte – hanno avuto riguardo al verbale di contestazione della Polizia Municipale di Palermo, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 409,76 per avere (omissis), in qualità di proprietario dell’autovettura Fiat targata…, violato l’art. 180, comma VIII del codice della strada non esibendo presso il comando la copertura assicurativa del mezzo entro il termine assegnato; alla questione della violazione che era stata contestata in quanto il veicolo si trovava su strada aperta al pubblico; allo stesso fatto presupposto per quanto concerne la condizione (stato di abbandono o meno) del mezzo in ordine al quale sono state emesse entrambe le contravvenzioni.

In quel contesto, la sentenza del Giudice di pace di Palermo ha accertato, con efficacia di giudicato esterno, che l’accesso al civico n. 148/A di via (omissis) – il quale corrisponde all’appezzamento di terreno di proprietà esclusiva del ricorrente – corrisponde ad un’area privata, giacché i soggetti che lo utilizzano si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene, trattandosi dei proprietari di determinati immobili, in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, mentre per essere ritenuto di uso pubblico occorre un uso di una collettività indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale”.

Secondo la Cassazione, non può valere neanche il principio della presunzione di uso pubblico, che sussiste “soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche“, trattandosi di strada “priva di marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione dei pedoni e che, precipuamente, è a vicolo cieco“.

Ne consegue che, “essendo rimasta accertata la natura privata dell’area in cui si trovava parcheggiata l’autovettura in contestazione, nessuna contravvenzione poteva essere elevata per mancanza del presupposto della violazione medesima”.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della sentenza impugnata, “il cui dispositivo è difforme al dictum dell’anzidetto giudicato esterno”, e con l’accoglimento dell’opposizione proposta e l’annullamento del verbale di contestazione della violazione.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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