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L’art. 21 del codice della strada, secondo il quale chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare gli accorgimenti nesssari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, si applica in tutti i casi di lavori svolti sulla sede stradale ed è applicabile anche al privato che posizioni sulla strada gli attrezzi necessari per la potatura della siepe nella sua proprietà. 

A ribadire questo principio, evidentemente non troppo chiaro ai tribunali di merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48758/19, depositata il 2 dicembre  2019, con la quale gli Ermellini hanno definitivamente deliberato su un caso particolare in sé, ma tutt’altro che infrequente, capovolgendo il verdetto di primo grado.

 

Reato di lesioni personali colpose

Il Giudice di Pace di Massa aveva infatti assolto, perché il fatto non sussiste, l’imputato in questione dal reato che gli era stato contestato ex art. 590, primo e terzo comma, per aver cagionato, il 3 settembre 2013, a un passante lesioni guaribili in 60 giorni, collocando, con negligenza e con violazione dell’art. 21, commi 3 e 4, del Codice della strada, una carriola sulla pubblica via, senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza, ai fini della delimitazione dell’area e della segnalazione dell’ostacolo, così che la vittima non poteva evitare l’urto, con conseguente frattura della gamba destra.

Il Giudice di Pace era giunto all’assoluzione dell’imputato, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 21 cod. strada, atteso che l’imputato non stava eseguendo lavori sulla sede stradale, ma stava potando una siepe all’interno della sua proprietà e che la carriola non integrava un materiale depositato, ma piuttosto un veicolo a braccia, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo.

 

La Procura e il danneggiato ricorrono per Cassazione

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia Procura i Massa, sia il danneggiato.

La prima ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo stato erroneamente interpretato l’art. 21 cod. strada, che si riferisce non solo ai lavori eseguiti sulla sede stradale, ma anche a quelli effettuati, come nel caso di specie, dalla strada, in quanto ciò che rileva è il luogo dove si lavora e dove viene ubicata l’attrezzatura, e non essendo state indicate le ragioni per cui difetterebbe la colpa dell’imputato, contestata anche in termini di negligenza ed imprudenza, a prescindere dall’applicabilità della specifica disposizione richiamata.

La parte civile ha a sua volta dedotto, tra le altre cose, l’erronea applicazione dell’art. 21 cod. strada, essendo pacifico che l’imputato stesse eseguendo dei lavori su area destinata alla circolazione dei veicoli, e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della colpa generica dell’imputato, che prescinde dall’analisi delle regole cautelari.

 

La Cassazione accoglie i ricorsi e chiarisce sull’art. 21 cod. strada

Per la Suprema Corte i ricorsi vanno accolti in quanto “le censure dalla parte pubblica e di quella privata in ordine alla violazione dell’art. 21 cod. strada ed al vizio di motivazione relativamente all’affermata insussistenza della colpa, sono fondate”.

L’art. 21, laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, “si riferisce – precisa la sentenza della Cassazione – non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale, ma più in generale ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi, come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano. La disposizione è dunque applicabile anche nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, avendo l’imputato operato, per potare la siepe nel giardino di sua proprietà, dalla pubblica via, su cui aveva collocato la sua carriola”.

A questo i giudici del Palazzaccio aggiungono anche che nella sentenza impugnata non era stata svolta alcuna indagine relativamente alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari che impongono di non creare pericoli per gli altri e, quindi, di non collocare o lasciare sulla pubblica via oggetti che possano per la loro ubicazione o per la loro conformazione costituire un ostacolo o intralcio alla circolazione ed un pericolo per gli utenti della strada.

Va, difatti, ricordato – conclude la Cassazione – che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “neminem laedere”, la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza”.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Massa.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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