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Nel contesto in cui un conducente di una macchina investe un pedone in attraversamento della carreggiata, va valutata la condotta tenuta da quest’ultimo: se, infatti, la sua azione viene ritenuta “improvvisa” ed “imprevedibile”, va esclusa la responsabilità dell’automobilista.

Interessante sentenza quella, la n. 20140, pubblicata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 13 luglio 2023, in merito all’attribuzione delle colpe e al risarcimento dei danni per il caso di investimento di un pedone sulla strada.

Bambino investito mentre attraversa all’improvviso

I genitori di un minore di appena due anni convenivano in giudizio il proprietario e conducente di un’automobile, a loro dire responsabile di aver investito il figlio che, accompagnato dalla nonna, stava attraversando la strada a piedi.

Quel giorno il bambino era già passato da un lato all’altro della carreggiata una prima volta, salvo poi tornare indietro improvvisamente: in quel momento, giunto nei pressi di alcuni stalli di sosta a lato della strada veniva urtato dalla parte anteriore destra della Hunday dell’uomo, riportando alcune lesioni.

Subito l’assicurazione dell’automobilista contestava la responsabilità ascritta al proprio assistito, poiché secondo loro, l’azione compiuta dal bambino era stata repentina ed imprevedibile, rendendo inevitabile l’impatto. Parte delle responsabilità, inoltre, andavano convenute nei confronti della nonna per la mancata vigilanza sul giovanissimo nipote.

In seguito a tutti gli accertamenti del caso, in primo grado di giudizio si disponeva per una corresponsabilità che vedeva il 50 per cento dell’evento a carico del conducente, al quale di conseguenza spettava risarcire i genitori.

La motivazione principale secondo il Tribunale di merito riguardava il contesto stradale in cui il sinistro si era svolto. Essendo in centro abitato, con diverse auto in sosta sul lato della strada, l’automobilista avrebbe dovuto tenere un comportamento particolarmente prudente, nonostante si fosse riconosciuta anche l’azione improvvisa e inopinata del bambino.

 

Attraversamento improvviso, imprevedibile ed inevitabile

In secondo grado, però, la Corte d’appello, rianalizzando nuovamente quanto rilevato dalle autorità, riconosceva come l’attraversamento fosse stato “improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell’auto avesse avvistato il bambino, né che potesse tentare una manovra d’emergenza” – per citare la sentenza.

I genitori del ragazzo però hanno proposto ricorso per Cassazione. Innanzitutto ciò che viene contestata è la condotta dell’automobilista, a loro modo di vedere non correttamente ispezionata e passata al vaglio, così come la dinamica generale, oltre che la natura e lo stato dei luoghi.

Gli articoli violati sarebbero stati principalmente l’art. 24 Cost., gli artt. 61 e 191 c.p.c. in relazione agli artt. 141, commi 1, 2, 3 e 4, art. 191 C.d.S., gli artt. 1227, 2043, 2054, 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Palazzaccio, però, si è schierato in continuità con la Corte d’appello, la quale – per riprendere l’atto – “prendendo in esame tutto il corredo probatorio messo a sua disposizione, ha adeguatamente esplicitato gli elementi da essa valorizzati per addivenire ad escludere qualsiasi responsabilità del conducente dell’autovettura“.

Fondamentale, su tutto, l’impossibilità riconosciuta di poter prevenire l’evento: l’attraversamento del pedone infatti, stando agli Ermellini, sarebbe stato talmente improvviso da impedire che il conducente dell’auto potesse avvistarlo e compiere una manovra dell’ultimo momento per evitarlo. La Cassazione, per spiegare questo passaggio, riprende una vecchia sentenza, la n. 4551, pubblicata il 22 febbraio 2017, nella quale si legge che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza“.

 

Il conducente deve sempre dimostrare di non avere colpe

Ovviamente, precisa la Suprema Corte, anche il conducente deve sempre dimostrare che nel sinistro ha tenuto una condotta impeccabile, evitando ogni comportamento anomalo che possa contribuire anche in parte all’evento e prendendo tutte le cautele necessarie anche in relazione al contesto.

Nel caso in esame il giudice di merito – si legge – ha “accertato che l’attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, in quanto egli è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell’auto che sopraggiungeva, ma anche l’inevitabilità dello scontro, in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro“.

Inoltre – prosegue la sentenza – è stato “escluso che la velocità dell’autovettura possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata“.

Su queste basi la Corte ha dichiarato “inammissibili” i motivi d’impugnazione dei genitori del bambino. Ogni responsabilità in capo al conducente dell’automobile, quindi, viene esclusa a causa dell’imprevedibilità dell’attraversamento compiuto dal bambino, oltre che dell’impossibilità di compiere una manovra d’emergenza che potesse evitare in qualche modo il sinistro.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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