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L’attività stragiudiziale svolta da un’infortunistica stradale non può essere negata dalle voci risarcitorie riconosciute al danneggiato per il solo fatto che alla fine egli è stato comunque costretto ad adire le vie legali.

E’ un pronunciamento importante per queste fondamentali attività e per i tantissimi utenti della strada che vi ricorrono per far valere le proprie ragioni quello riaffermato con forza dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14444/21 depositata il 26 maggio 2021.

 

I giudici riconoscono il risarcimento ma non le spese di assistenza stragiudiziale

Un uomo nel gennaio 2011 era stato investito nel centro di Roma da una moto risultata poi non assicurata e, essendo risultati vani tutti i tentativi di essere risarcito, era stato costretto a citare in causa avanti il giudice di pace capitolino Generali Italia, quale impresa designata per la regione Lazio dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, che dovrebbe (il condizionale è tristemente d’obbligo) intervenire nei casi di sinistri con coinvolti veicoli non identificati o, per l’appunto, privi di copertura assicurativa, e la società proprietaria della due ruote, chiedendone la condanna in solido a risarcirgli i danni subiti.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 2017, aveva accolto la domanda, ma il danneggiato aveva proposto appello avanti il Tribunale di Roma, lamentando il fatto che il giudice di prime cure non gli avesse liquidato le spese per l’attività stragiudiziale prestata dallo studio infortunistico a cui si era rivolto per tentare di giungere ad una composizione transattiva della controversia, e anche che gli avesse liquidato le spese legali in misura inferiore al minimo tabellare.

Il Tribunale capitolino, però, aveva escluso che la spesa per l’attività stragiudiziale costituisse danno emergente e che potesse essere posta a carico del danneggiante, in quanto, a giudizio del Tribunale, lo studio di infortunistica non aveva svolto attività utili a consentire la definizione stragiudiziale, tenuto conto che la stessa impresa designata aveva negato il risarcimento, rendendo evidente la necessità di procedere alla tutela del credito in sede giudiziale. E aveva anche confermato la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite, perché non ci sarebbe stata stata violazione del minimo tariffario, come erroneamente dedotto dall’appellante, ma una liquidazione inferiore al valore medio, giustificata dal fatto che la causa in sé non presentava profili di complessità sotto il profilo giuridico.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione che gli dà ragione

Il danneggiato tuttavia non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione, adducendo ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale concesso una motivazione del tutto apparente in ordine all’asserita non spettanza delle spese affrontate dall’attore in sede stragiudiziale, così da rendere nulla la statuizione per mancanza del necessario iter logico-argomentativo.

Il ricorrente, in altre parole, rimproverava al Tribunale di non avere correttamente applicato la giurisprudenza della Corte di legittimitàche ritiene l’attività stragiudiziale non dovuta solo se la controversia sia stata palesemente di facile soluzione e la compagnia assicuratrice abbia provveduto tempestivamente a mettere a disposizione l’offerta ex art. 148 Codice delle Assicurazioni o quando la reiezione tombale della richiesta risarcitoria sia stata palesemente infondata”.

Il danneggiato inoltre ha imputato alla sentenza gravata la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1223 cod. civ., per non avere il Tribunale ritenuto ripetibili le spese di assistenza stragiudiziale corrisposte dal danneggiato allo studio tecnico e dallo stesso regolarmente fatturate, obiettando che l’attività prestata non doveva considerarsi inutile solo perché l’intervento dello studio tecnico non aveva fatto recedere il Fondo dalla posizione assunta.

Il Tribunale avrebbe dovuto invece tener conto che il Fondo aveva opposto un immotivato ed ingiustificato rifiuto di tempestiva offerta ex art. 148 Codice delle Assicurazioni, che lo studio tecnico aveva tentato più volte di evitare la lite, fornendo a dimostrazione della richiesta risarcitoria due prove testimoniali, una delle quali era risultata decisiva per accertare la responsabilità del conducente del motociclo.

 

Non si può disconoscere l’attività dell’infortunistica solo perché poi si è andati in causa

Motivi che, secondo la Suprema Corte, meritano accoglimento. “Il Tribunale – spiegano gli Ermellini -, pur avendo assunto sotto il profilo giuridico un principio corretto, lo ha male applicato, là dove ha escluso la ripetibilità della spesa stragiudiziale non già per la sua evitabilità da parte della ricorrente, bensì per la circostanza che comunque l’intervento dello studio professionale non aveva determinato una modificazione dell’atteggiamento dell’impresa designata, rendendo necessario procedere alla tutela del credito in sede giudiziale.

La Cassazione ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso che possa assumere rilievo “ai fini della giustificatezza ed utilità delle spese sostenute il loro effetto sull’atteggiamento della società assicuratrice. Di più, la Suprema Corte aggiunge che il giudice che faccia applicazione di tale criterio si pone “in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale.

Ciò implica necessariamente che l’attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio. Erroneamente, dunque, l’esclusione della sussistenza del danno per le spese sopportate è stata fatta dipendere, da parte del Tribunale, dal fatto che la società assicuratrice fosse rimasta ferma sulle sue posizioni, nonostante l’attività dello studio di consulenza infortunistica.

Il principio di diritto

La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che dovrà decidere applicando il principio di diritto pronunciato nell’occasione dagli Ermellini: “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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