Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, le spese sostenute da un assicurato per resistere all’azione intentata da un danneggiato sono sempre a carico dell’assicuratore, anche se nel contratto non è prevista la clausola assicurativa relativa alla gestione della lite, comunemente detta “tutela giudiziaria“. 

In altre parole, la compagnia di assicurazioni che con l’assicurato ha stipulato una polizza per la responsabilità civile, è obbligata a tenerlo indenne delle spese e competenze legali necessarie per difendersi dall’azione giudiziaria.

Del resto risulta comune l’interesse delle parti in causa, assicurato e assicuratore, di perseguire giudizialmente un risultato utile nel contrastare le pretese della controparte. Ad affermare con forza questo principio la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la fondamentale sentenza n. 14107/2019 depositata il 23 maggio 2019.

 

Il pagamento della parcella dell’avvocato per incidente stradale

La complessa vicenda. Con ricorso ex art. 702 c.p.c., depositato il 6 aprile 2011, un avvocato aveva citato in giudizio avanti il Tribunale di Milano due assicurati che gli avevano conferito la procura alle liti – in un procedimento civile nel quale erano stati chiamati in causa come responsabili di un incidente stradale -, chiedendo la loro condanna al pagamento della prestazione professionale relativa alla difesa nel processo di primo grado promosso dai familiari della vittima, deceduta a seguito del sinistro, che avevano agito anche nei confronti della loro compagnia assicuratrice, Generali.

Quanto a quest’ultimo procedimento, il tribunale aveva tuttavia rigettato la domanda ritenendo la vittima stessa unico responsabile del tragico scontro contro l’auto condotta da uno dei due imputati e di proprietà dell’altro.

La Corte d’Appello di Milano, invece, con sentenza del 16 gennaio 2012, in riforma del giudizio di primo grado, aveva ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054, comma 2, c.c., condannando i due a risarcire gli eredi della vittima e a restituire all’appellante incidentale Fondiaria Sai il 50% della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado e la metà delle spese del giudizio di primo grado, regolando conseguentemente le spese.

In particolare, la Corte di Appello di Milano riliquidò le spese legali del primo grado di giudizio in favore due assicurati, riducendole da 12.064,89 a 4.800 euro e ponendone a carico delle controparti la rifusione della sola metà, per 2.400 euro complessivi e, dunque, per 1.200 euro ciascuno. Con sentenza dell’8 marzo 2016 la Corte di Cassazione, infine, rigettò il ricorso avverso la sentenza d’appello proposto dai due.

Nella specie, la Suprema Corte ritenne infondata altresì la censura in tema di regolamento e liquidazione delle spese di lite, chiarendo come la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, fosse tenuta a riliquidare anche le spese, tenendo conto del diverso accertamento della responsabilità concorrente e non esclusiva dell’automobilista deceduto.

 

Condannati i due ricorrenti a pagare le spese legali

Tornando alla causa intentata dall’avvocato, Il Tribunale di Milano accolse la domanda ex art. 702 c.p.c. e condannò i due assistiti a pagare al legale la somma di 7.986,65 euro, oltre agli interessi, ritenendo congrua e rispettosa della Tariffa Professionale la pretesa dell’attore, che, oltre all’atto costitutivo contenente domanda riconvenzionale, aveva redatto, nell’interesse dei clienti, anche memorie istruttorie e partecipato a più udienze.

I due assicurati proposero appello, respinto però dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3178/14 dell’8 luglio 2014.

Gli appellanti avevano affermato di non essere stati parti del contratto di patrocinio con l’avvocato in questione, incaricato esclusivamente dalla compagnia Assicurazioni Generali, ma secondo i giudici di secondo grado vi erano diversi elementi che sarebbero andati in senso opposto, come il rilascio da parte dei due ricorrenti delle relative procure ad litem, la revoca, nel luglio 2001, del mandato civilistico conferito all’avvocato, la divergenza delle posizioni e degli interessi della compagnia assicurativa e degli assicurati, i quali proposero domanda riconvenzionale, l’adozione di distinte statuizioni da parte del Tribunale di Milano per liquidare le spese in favore degli assicurati e di Generali.

Sempre secondo la Corte di Milano, inoltre, era frutto di “mero errore materiale” il fatto che la nota spese dell’avvocato, depositata “nell’interesse di Assicurazioni Generali”, riportasse alcune attività in realtà svolte in favore dei clienti né rilevava che la compagnia assicurativa avesse conferito l’incarico all’avvocato in relazione al procedimento penale che vedeva coinvolti i due assicurati, essendo i compensi richiesti dal professionista riferiti al successivo giudizio civile. Sprovvista di prova era invece rimasta la deduzione degli appellanti secondo cui i compensi richiesti per le prestazioni professionali risultavano già pagati dalla compagnia assicurativa.

 

Allegazione e prova del contratto di patrocinio

I due assicurati hanno quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello meneghina deducendo come primo motivo, quello che qui preme, “l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata allegazione e prova del contratto di patrocinio”; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 82 c.p.c. e 2229 ss. c.c., “in materia di distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio”.

I due ricorrenti hanno ribadito l’identità degli interessi e delle posizioni processuali loro e della compagnia assicuratrice, correlati all’accertamento della dinamica del sinistro stradale, ed evidenziato la mancata allegazione, da parte dell’avvocato, dell’avvenuta stipulazione di un contratto di patrocinio con loro, laddove invece la polizza assicurativa del veicolo prevedeva la tutela giudiziaria a carico della compagnia, da ritenersi perciò unica obbligata al pagamento degli onorari del legale.

Motivo di ricorso fondato secondo gli Ermellini. “E’ consolidata l’interpretazione di questa Corte – recita la sentenza -, secondo cui, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura.

In tal caso, spetta a chi agisce per il conseguimento del compenso l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo”. Più in generale, chiarisce la Suprema Corte, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, “postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.

Questo comporta il fatto che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. E la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore.

 

L’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato dalle spese di difesa

Fatte queste premesse, la Corte evidenzia come i ricorrenti avessero dedotto fin dal giudizio di primo grado l’esistenza di un patto di gestione della lite nella polizza, che avrebbe comportato il diritto dell’assicuratore di pretendere dall’assicurato un mandato ad litem da rilasciare ad un legale scelto dalla compagnia.

Del resto, l’avvocato nel controricorso deduce di aver ricevuto incarico dall’Assicurazioni Generali nel 1996 per la sola difesa in sede penale di uno dei due imputati, mentre l’attività in sede civile a favore di entrambi sarebbe stata iniziata ben prima del promovimento della causa da parte degli eredi dell’automobilista deceduto.

“L’esistenza, i limiti e gli effetti di un patto di gestione della lite nella polizza stipulata con Assicurazioni Generali, come desumibile non sono stati presi in considerazione dalla Corte d’Appello di Milano, pur trattandosi di fatti che, se esaminati, avrebbero potuto determinare un esito diverso della controversia” osserva la Cassazione.

“A norma dell’art. 1917, comma 3, c.c – afferma la Suprema Corte -, l’assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l’assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati in tale disposizione e anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l’invalidità della medesima, ai sensi dell’art 1932 c.c.).

Tale obbligo opera, peraltro, pure indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, giacché è fondato sull’attualità della domanda del terzo danneggiato e sul perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla.

L’obbligo di pagare il legale dell’assicurato indicato dall’assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato (indipendentemente dal rilascio della procura ad litem da parte dell’assicurato, che occorre per attribuire al difensore scelto dall’assicuratore lo ius postulandi, nonché per attuare l’eventuale diritto pattizio dell’assicuratore di gestire la causa) concreta, dunque, a norma del terzo comma dell’art. 1917 c.c., un debito proprio dell’assicuratore”.

Inoltre, fanno presente gli Ermellini, la difesa dell’assicurato – rendendosi necessaria per il solo fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi assuma di aver subito un danno – “viene svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, inteso come interesse all’obbiettivo e imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, sia pure nei limiti fissati dal terzo comma dell’art 1917 c.c., anche nell’ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato”.

 

E’ l’impresa che assume la gestione delle vertenze in sedi stragiudiziale come giudiziale

L’art. 1917, comma 3, c.c., si riferisce, peraltro, alle spese sostenute “per resistere”, restando dunque fuori dall’ambito di diretta applicabilità della norma le spese che siano state sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo ma per attività complementari ad essa.

Ma dove si sia in presenza, come qui, di un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, “è l’impresa che assume, di regola, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale come giudiziale, e tanto in sede civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti”.

Il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un “mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo. In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall’art. 1917, comma 3, c.c.

La qualificazione del patto di gestione della lite come modalità esecutiva dell’obbligo di cui all’art. 1917, comma 3, c.c., letta in combinato con gli ultimi due commi dell’art. 1914 c.c., implica per l’assicuratore, che assuma la lite, l’onere di anticipare o di concorrere direttamente alle spese di giudizio, restando l’assicurato esonerato dal dover anticipare le stesse proprio perché immediatamente corrisposte dalla compagnia al legale o al perito da essa nominati”.

Infine, la Cassazione confuta la decisione della Corte d’Appello di Milano anche laddove ha desunto che l’incarico all’avvocato per la difesa in sede civile fosse stato conferito dai due assicurati e non dalla Assicurazioni Generali s.p.a., e ciò sulla base del rilascio delle procure ad litem e ha citato a supporto delle propria decisione la revoca del 10 luglio 2001, le diverse posizioni della compagnia assicurativa e degli assicurati e le distinte liquidazioni adottate dal Tribunale.

“Nessuno di tali indizi rivela, in realtà, univoca significatività ai fini della decisione, in quanto l’assicurato, proprio per dare adempimento al patto di gestione della lite (non esaminato dai giudici di secondo grado), deve nominare l’avvocato indicato dall’assicuratore e rilasciargli apposito mandato, mentre la stessa revoca del difensore proveniente dall’assicurato, senza il consenso dell’assicuratore, si rivela unicamente quale eventuale inadempimento del patto di gestione”.

E una volta designato il legale e intrapreso il giudizio con la costituzione dell’assicurato, “l’avvocato di quest’ultimo, poi, non può che svolgere le proprie difese a tutela dell’interesse del proprio assistito, non dovendosi postulare una assoluta convergenza di iniziative e di posizioni processuali con l’assicuratore”.

La sentenza della Corte d’Appello è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte meneghina, che dovrà decidere sulla causa sulla base dei principi affermati e dei rilievi mossi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content