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Per stabilire se si ha diritto all’assegno mensile di invalidità civile l’unico requisito reddituale è rappresentato dal reddito del beneficiario, che non va cumulato con quello del coniuge o di altri familiari.

E’ bene tenere presente l’ordinanza n. 11560/21 depositata dalla Sezione Lavoro Civile della Cassazione il 3 maggio 2021, perché fa chiarezza su una questione oggetto di frequenti contenziosi e anche di erronei giudizi da parte dei tribunali di merito.

 

Una donna intenta una causa per vedersi riconosciuto l’assegno mensile di invalidità civile

Nello specifico una donna è dovuta arrivare appunto fino alla Suprema Corte per vedersi riconoscere il proprio diritto. In primo grado alla richiedente la prestazione la domanda era stata persino negata. La Corte d’Appello di Lecce, avanti la quale aveva appellato la decisione di prime cure, in parziale riforma di quest’ultima, con sentenza del 2014 aveva condannato l’Inps a corrisponderle l’assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa fino al 31 dicembre 2007 e poi dal 28 agosto 2013 in poi, con esclusione tuttavia il periodo intermedio.

Il ricorso per Cassazione

La signora a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13, l. n. 118/1971, 14-septies, comma 5°, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980), e 10, comma 5, d.l. n. 76/2013 (conv. con l. n. 99/2013), per avere la Corte di merito ritenuto che nel periodo escluso ella non avesse diritto alla provvidenza oggetto della domanda in quanto il reddito coniugale era superiore al limite di legge.

La Suprema Corte le dà ragione: i redditi terzi da quello del beneficiario non si contano

Per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato. “In favore degli inabili parziali, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui all’art. 13, I. n. 118 del 1971, l’art. 14-septies, comma 50, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980), prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario sia con riferimento al coniuge sia a tutti gli altri componenti del nucleo familiare”.

Non essendosi attenuta a tale principio di diritto la Corte territoriale,  la sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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