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E’ vero che il lavoratore rimasto vittima di un incidente stradale deve provare che si stava recando o stava tornando dal lavoro perché il sinistro possa essere catalogato come infortunio in itinere, con relativo diritto alla rendita Inail, ma rigettare la richiesta di un artigiano edile (anche) per non aver dimostrato la mancanza di mezzi pubblici utili a coprire il tragitto verso il cantiere lascia quanto mai perplessi: è infatti difficile pretendere che un idraulico, un elettricista o una figura simile possa spostarsi su di un autobus con tutto il materiale e gli attrezzi.

Farà quindi discutere la sentenza n. 24023/21, depositata il 6 settembre 2021, con la quale la sezione Lavoro della Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso di un artigiano siciliano confermando le decisioni dei giudici territoriali.

 

Respinta la domanda di rendita Inail di un artigiano vittima di un infortunio in itinere

L’uomo aveva fatto domanda di costituzione di rendita per infortunio asserendo di essere rimasto coinvolto, nel 2001, in un incidente stradale mentre si stava recando in un cantiere dove doveva prestare la sua opera, ma l’Inail aveva rigettato la pretesa.

Di qui la sua citazione in causa, ma sia il tribunale di Messina, in primo grado, sia la Corte d’appello della stessa città, in secondo, gli avevano dato torto, non ritenendo provato che l’incidente fosse occorso in occasione dello spostamento da un cantiere di lavoro all’altro e altresì non dimostrata l’assenza di mezzi pubblici atti a coprire il percorso, con conseguente rigetto della richiesta del lavoratore.

L’addetto ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando il fatto che la sentenza impugnata avesse trascurato che l’infortunio non era stato contestato e, soprattutto, che la necessità di usare il mezzo privato per spostarsi dai cantieri era evidente, trattandosi per l’appunto di un artigiano edile.

 

Va sempre provata l’impossibilità di utilizzare autobus e treni

Ma secondo la Suprema Corte il motivo di doglianza “non si parametra alla sentenza che ha escluso non l’incidente stradale ma l’infortunio in itinere, ossia la riconducibilità dell’incidente ad occasione di lavoro, ritenendo non provato che lo spostamento intercorreva tra cantieri ove veniva espletato il lavoro e, per altro verso, che non vi fossero idonei mezzi pubblici utilizzabili dal lavoratore. In difetto di prova di tali elementi, comunque non forniti dal lavoratore che vi era onerato, il motivo va rigettato”.

Morale della favola, anche chi svolge mansioni operaie, artigianali, industriali e quant’altro, in evenienze simili è bene che, per scrupolo, controlli linee e orari di autobus e treni per dimostrare che non poteva raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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