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L’avvocato che, disonorando la sua professione, si intasca senza alcuna giustificazione l’assegno emesso dalla compagnia di assicurazione per risarcire il suo cliente, vittima peraltro si un grave incidente stradale, va condannato per appropriazione indebita, aggravata dall’abuso della qualità di prestatore d’opera.

Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza n. 32587/21 depositata il primo settembre 2021, condannando definitivamente, per l’appunto, il legale che aveva incassato ben 380mila euro destinati a un danneggiato che aveva patrocinato.

 

Avvocato condannato per essersi trattenuto l’assegno dell’assicurazione rivolto a un cliente

L’avvocato, con pronunciamento del 2015, era già stato condannato dalla Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale capitolino, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall’abuso della qualità di prestatore d’opera, quale difensore e procuratore speciale della persona offesa: aveva incassato l’assegno di euro 380.000 emesso a titolo di risarcimento dai danni patiti a causa di un sinistro a favore del suo assistito dalla compagnia Generali, trattenendo la somma a proprio profitto.

L’avvocato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, che però lo ha rigettato. Oltre ai motivi di doglianza più tecnici e formali, la Suprema Corte ha respinto anche quelli specifici attinenti all’accertamento di responsabilità per il reato di appropriazione indebita, definendo “immuni da vizi logici” le argomentazioni che hanno portato la Corte territoriale ad accertare la condotta appropriativa, con riferimento all’intera somma contestata.

 

Indimostrato il presunto credito vantato dall’avvocato per le sue prestazioni

In particolare, gli Ermellini evidenziano come il credito vantato dall’imputato in relazione alle competenze professionali ed al ristoro per le spese sostenute non potesse ritenersi pacifico e incontestato da parte del cliente: “credito, pertanto, privo delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità che ne avrebbero consentito la riscossione e l’esercizio del diritto di ritenzione”. Nessuna giustificazione per il “trattenimento” dell’assegno.

I giudici di merito – spiega la Cassazione – hanno sottolineato la mancanza di prova di un qualsiasi accordo sul pagamento degli onorari – da effettuarsi sulla base dell’entità del risarcimento liquidato dalla società assicuratrice, circostanza mai portata a conoscenza del cliente – e l’irrilevanza a tal fine della fattura e della notula inviate alla parte civile, in data successiva all’appropriazione delle somme, su iniziativa unilaterale del (omissis)”.

Le dichiarazioni del danneggiato avevano inoltre trovato riscontro nella testimonianza di una terza persona, collega di lavoro dell’imputato, che era stata ritenuta attendibile “sulla base di valutazioni plausibili, immuni da rilievi di legittimità, quali l’emergente difformità dei tratti grafici del contenuto delle quietanze rispetto alle firme apposte in calce; i consolidati rapporti con l’avvocato, etc.)”.

Per concludere, i giudici del Palazzaccio hanno respinto anche il motivo attinente al trattamento sanzionatorio, reputando congrua la pena inflitta, “peraltro inferiore alla media edittale all’epoca prevista dall’art. 646 cod. pen.”, e giustificato il diniego delle attenuanti, “in considerazione della gravità del danno procurato alla parte civile, persona peraltro non abbiente e vittima di un incidente stradale, oltre che del comportamento processuale”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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