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Il giudice civile di Trento ha dato ragione piena ai familiari del giovane modenese riconoscendo nella massima espressione tutti i danni patiti, compresa la lucida agonia

Andrea non ha avuto alcuna responsabilità nel tragico incidente che gli è costato la vita, a soli 33 anni: la sua condotta di guida è risultata impeccabile. Accogliendo le istanze dei congiunti di Andrea Pettazzoni, assistiti dall’avv. Andrea Piccoli e da Studio3A-Valore S.p.A., il Tribunale di Trento, città sede legale della compagnia, ha condannato Itas Mutua a risarcirli in modo integrale e non con una somma decurtata sulla base di una insussistente corresponsabilità, motivo che li aveva costretti, dopo tutto ciò che avevano passato, a procedere anche a una citazione in giudizio civile nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo investitore, dell’impresa proprietaria, la Life Elettronica srl, e del conducente, Riccardo Galli. Alla famiglia del giovane modenese non interessava il risarcimento in sé, ma dimostrare che il loro caro non aveva avuto alcun concorso di colpa in quel maledetto sinistro accaduto quasi sei anni fa, il 22 dicembre 2016, a Modena, in via Emilia Est, tratto della Statale 9, all’altezza del ristorante “Da Vinicio”.

Era già stato provato in sede penale che l’incidente era stato causato da una fatale mancanza di precedenza da parte di Galli, oggi quarantenne, pure lui di Modena, il quale, uscendo dal parcheggio del locale con una Mercedes 350 e immettendosi sulla Statale, con svolta a sinistra, in direzione Bologna-Modena, aveva centrato in pieno lo scooter Aprilia su cui stava sopraggiungendo lungo via Emilia, nell’opposto senso di marcia Modena-Bologna, il trentatreenne. Il Pubblico Ministero della Procura di Modena, dott.ssa Katia Marino, al termine delle indagini preliminari, ne aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per omicidio stradale, procedimento chiusosi con il patteggiamento dell’imputato alla pena di otto mesi di reclusione.

Ma nonostante questa grave violazione del conducente della vettura, e nonostante le perizie tecniche avessero accertato che Pettazzoni procedeva con il suo motociclo a una velocità di soli 50-52 km/h, ben al di sotto del limite di 90 vigente su quella strada, sia il legale dell’imputato sia la compagnia di assicurazione in sede risarcitoria si erano incaponiti nel sostenere un concorso di colpa del motociclista sulla base di un fantomatico limite di velocità di 30 km/h che sarebbe stato imposto in quel tratto dalla presenza di un cantiere, o meglio da un residuo di linee gialle orizzontali di un vecchio cantiere, asserendo anche che questo presunto superamento del limite sarebbe risultato determinante per il tragico epilogo. Una circostanza che ha profondamente ferito i familiari del giovane e da cui Itas Mutua non si è mai voluta schiodare, nonostante tutti i tentativi operati in via stragiudiziale da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui la famiglia Pettazzoni si è affidata, attraverso l’Area Manager Riccardo Vizzi, e che, convinta nelle ragioni dei propri assistiti, ha ritenuto di dover andare fino in fondo con una citazione in causa.

Ora la sentenza pubblicata nei giorni scorsi dal giudice trentino dott.ssa Giuliana Segna ha ristabilito verità e giustizia. Dall’istruttoria è emerso che i lavori in questione per la realizzazione di una rotatoria a 200 metri di distanza dal punto d’urto erano stati ultimati 15 mesi prima, il 16 settembre 2015: “una data considerevolmente anteriore al sinistro, circostanza che consente di ritenere effettivamente terminati non solo i lavori principali ma anche le eventuali opere accessorie” spiega il giudice, che conclude. “Alla segnaletica gialla orizzontale non corrispondeva alcuna situazione di rischio concreto ed effettivo giustificante una limitazione della velocità a 30 km/h: la velocità tenuta da Pettazzoni va considerata, come riportato dalla Polizia municipale, commisurata anche alle circostanze di tempo e luogo oltre che al limite imposto nel tratto di strada, di 90. Pertanto si esclude la responsabilità concorrente in capo ad Andrea Pettazzoni, essendo questa imputabile alla sola condotta colposa dell’automobilista”.

Dunque, nessuna corresponsabilità da parte della vittima. Inoltre la dott.ssa Segna, altro aspetto a cui i familiari tenevano molto, ha riconosciuto in modo particolare anche il calvario patito dal giovane e di riflesso dai suoi cari. Andrea infatti, che a causa dell’impatto, con l’auto e con il suolo, aveva riportato, oltre a un trauma toracico con fratture costali multiple, un gravissimo trauma addominale con lacerazione degli organi interni, non è morto subito ma l’11 febbraio 2017, dopo 52 lunghi giorni passati all’ospedale di Baggiovara prima e al Policlinico di Modena poi, e ha vissuto questa straziante agonia, sopportando anche innumerevoli interventi chirurgici, in stato di totale coscienza e anche nella piena consapevolezza della fine imminente.

Ma il giudice, oltre ad aver condannato la controparte al risarcimento integrale e alla rifusione di tutte le spese di lite, ha soprattutto reso un po’ di giustizia ad Andrea e alla sua memoria che non era stata per nulla rispettata dal legale dell’investitore nel corso del processo penale.

Caso seguito da:

Dott. Riccardo Vizzi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale Press

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