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Va riconosciuto il risarcimento ai familiari della vittima deceduta a causa di un sinistro stradale, dopo essere caduta in un burrone. Nonostante la “preponderante” responsabilità del guidatore nell’incidente, determinato al 60% dalla sua imprudenza e imperizia alla guida, deve riconoscersi una concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada per omessa custodia laddove vi sia un’inadeguatezza delle barriere stradali e il tratto in cui avvenuto l’incidente sia in uno stato precario ben noto all’amministrazione tramite i suoi tecnici e funzionari. Sull’ente proprietario, infatti, grava il generale obbligo di mantenere il bene in condizioni adatte e non pericolose per l’uso che devono farne gli utenti nonché quello di attenersi al principio del neminem laedere.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella recente e rilevante ordinanza n. 24178/2018, bocciando il ricorso della Provincia di Messina, proprietaria della strada dove era deceduta una ragazza in sella a uno scooter. La vittima, superata una curva, era finita in un burrone dopo un volo di parecchi metri, dove in seguito era stata trovata priva di vita. Il Tribunale adito, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva negato ai suoi familiari il risarcimento per la perdita del congiunto, ritenendo che l’incidente fosse da ascriversi esclusivamente all’imperizia della giovane. Di diverso avviso la Corte d’Appello di Messina secondo cui, pur essendosi il sinistro verificato per fatto e colpa ascrivibile alla ragazza al 60%, sussisteva la colpa della Provincia al 40%.

Quest’ultima veniva, dunque, condannata al risarcimento dei danni: circa 150mila euro nei confronti della madre della ragazza e circa 85mila euro nei confronti della sorella. In Cassazione, il ristoro riconosciuto ai congiunti della vittima diventa definitivo, poiché il ricorso della Provincia viene respinto dai giudici di legittimità.

Nel caso di specie gli attori, sin dalla citazione, avevano evidenziato la precarietà delle condizioni della strada in questione (in alcuni punti priva di parapetto), espressamente specificando che sulla stessa la Provincia (oggi Città Metropolitana) che ne era la proprietaria, avrebbe dovuto “vigilare” ed “eseguire i necessari lavori di “costruzione dei muri di protezione e di installazione dei guardrail lungo il ciglio”. Ne consegue che, dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso della res con l’evento dannoso e non in ciò che concorre a caratterizzarlo, ove il sinistro sia riconducibile anche in parte all’assenza o all’inadeguatezza di barriere di protezione, non vale a interrompere il rapporto di derivazione causale e a integrare il fortuito la circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la mera condotta colposa dell’utente, ove quest’ultima costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale

Per i giudici è sufficiente, invece, che detta condotta sia, secondo il medesimo criterio, oggettivamente imprevedibile. Nel caso di specie la corte territoriale, applicando correttamente tali principi, ha ritenuto, in primis, sussistente l’anomalia della res ritenendola poi in rapporto causale con l’incidente. Dalle indagini peritali, infatti, era emerso come il tratto di strada in questione fosse in stato precario: nonostante il burrone laterale, nel tratto interessato dal sinistro la strada presentava soltanto un muretto “non solo basso, ma persino inclinato in modo da costituire un invito alla fuoriuscita” di strada e comunque inadeguato e insufficiente.

Pur avendo poi la Corte di merito ritenuto esistente un preponderante concorso colposo della vittima per la sua imprudente e inadeguata condotta di guida, i giudici hanno con ciò ha escluso che tale comportamento fosse eccezionale e imprevedibile, tale da integrare il caso interruttivo del nesso causale tra res ed evento dannoso. A tutto questo si aggiunge, rammentano i giudici, non solo l’obbligo generale che grava sull’amministrazione, di tenere e mantenere il bene come adatto e non pericoloso per l’uso fattone dagli utenti, ma anche la circostanza che della precarietà del tratto di strada in questione la P.A. fosse stata informata dai suoi tecnici e funzionari.

Negli stessi giorni, peraltro, la Cassazione ha emanato un’altra sentenza , la numero 24162 del 4 ottobre 2018, nella quale si riafferma che, al di là di quelle che sono le eventuali colpe degli automobilisti per la guida imprudente e pericolosa, l’ente gestore della strada ha sempre l’obbligo di mantenerla in buon stato di manutenzione e di predisporre adeguati sistemi di protezione per evitare l’aggravamento dei danni conseguenti agli incidenti stradali. Il guardrail, cioè, deve essere in perfette condizioni, in modo da arginare rischi come la caduta nei burroni o lo scontro con le macchine provenienti delle carreggiate adiacenti. L’automobilista è responsabile solo dei danni che avrebbe potuto prevedere con il proprio comportamento colpevole; per tutti gli altri conseguenti alla mancata custodia della strada ne è responsabile il relativo proprietario. Con questo ulteriore pronunciamento, la Suprema Corte ha stabilito che l’Anas dovrà risarcire, in solido con l’istituto assicurativo ed il proprietario del veicolo, i genitori per la morte del figlio terzo trasportato su di un’auto precipitata in una scarpata a causa sia dell’assenza di qualsivoglia barriera laterale sia della negligente ed imprudente condotta di guida, per via del superamento del limite di velocità.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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