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Se accade un infortunio ad un addetto durante un intervento di pulizia, di manutenzione o di riparazione affidato da un condominio, l’amministratore condominiale ne deve rispondere?

Per inquadrare un fattispecie tutt’altro che rara risulta particolarmente utile la sentenza n. 10136/21 depositata il 10 marzo 2021 con la quale la Corte di Cassazione ha deliberato su un tragico caso sul genere, la morte di una dipendente di un’impresa di pulizie che, mentre era intenta a svolgere operazioni di pulizia della porzione superiore delle grate dell’ascensore dell’edificio, era stata colpita da quest’ultimo azionato in discesa da una condomina, riportando lesioni fatali.

 

Amministratore di condominio condannato per omicidio colposo per una morte sul lavoro

Per l’ennesima morte bianca erano stati condannati sia in primo grado sia in appello per il reato di omicidio colposo l’amministratore unico dell’impresa, il datore di lavoro della vittima, e anche l’amministratore del condominio, in qualità di committente dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore.

A quest’ultimo, in particolare, si imputava di aver omesso di verificare l‘idoneità tecnico-professionale della ditta nonché di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della stessa società, relativamente alle operazioni di pulizia, dove non erano individuati rischi e pericoli riguardanti operazioni da svolgersi su grate e ascensori e non era prescritta la disattivazione dell’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia protettiva.

L’amministratore condominiale ha dunque proposto ricorso per Cassazione obiettando che l’amministratore del condominio non è titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale egli era vincolato e a cui era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati. Era stata, parimenti, l’assemblea condominiale a valutare sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa della impresa, che aveva quindi provveduto alla pulitura delle grate dell’ascensore avvalendosi di due dipendenti.

 

Il ricorrente obietta di aver solo dato attuazione alla delibera dell’assemblea condominiale

Ne conseguiva, secondo la tesi difensiva, che la disciplina di cui al d. Igs. n. 81 del 2008 non poteva applicarsi all’amministratore di condominio, che, come detto, si era limitato a dare attuazione alla delibera assembleare, non esplicando alcun ruolo nell’esecuzione e nell’organizzazione dei lavori. Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 26 d. Igs. n. 81 del 2008 indicherebbe espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza, “non essendo possibile, in materia penalistica, in ossequio al principio di stretta legalità, estendere i detti obblighi ad altri soggetti”. In definitiva, il titolare dell’impresa, che ne era anche direttore tecnico, era quindi l’unico ad avere l’obbligo di impartire le istruzioni ai dipendenti e di verificarne l’esatta osservanza da parte di questi ultimi, trattandosi peraltro di lavori semplici, che non richiedevano, da parte dell’amministratore, alcun controllo continuo e capillare.

La Suprema Corte accoglie le doglianze: quando l’amministratore deve rispondere

Ebbene, per la Suprema Corte le doglianze sono fondate. “Si è, infatti, condivisibilmente, ritenuto, in giurisprudenza – spiegano gli Ermellini – che l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione”.

Dunque, la cosa non sta esattamente nei termini sostenuti dal ricorrente, l’amministratore di condominio può dover rispondere di un infortunio occorso durante lavori nel condominio, ma deve essere formalmente investito del ruolo di committente dall’assemblea condominiale: un punto, questo, che i condomini di qualsiasi condominio dovrebbero tenere ben presente, perché viceversa potrebbero a loro volta incorrere in responsabilità.

 

Il giudice territoriale non ha approfondito la delibera assembleare del condominio

Quello che infatti è mancato da parte del giudice territoriale è stato l’accertamento della questione inerente alla ravvisabilità, in capo all’amministratore del condominio, di una autonomia di azione e di concreti poteri decisionali eventualmente conferitigli, in relazione ai lavori in esame, dalla delibera assembleare, “tanto più che il tema era indissolubilmente connesso alle problematiche devolute alla Corte territoriale con i motivi di gravame – spiega la Cassazione – Tale profilo è invece del tutto estraneo all’apparato argomentativo della pronuncia impugnata, che si limita ad affermare apoditticamente che l’assemblea aveva deliberato all’unanimità la sostituzione della ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore, lasciando poi l’amministratore arbitro della situazione e responsabile dell’impostazione del rapporto con la nuova ditta appaltatrice, senza chiarire da quali risultanze abbia desunto tale conclusione”.

In pratica, evidenziando i giudici del Palazzaccio, dal pronunciamento dei giudici territoriali non era dato di comprendere se l’impresa fosse stata individuata dall’amministratore, che avesse presentato all’assemblea tale ditta come affidabile, o da qualcuno dei condomini; se l’assemblea avesse valutato direttamente l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa prescelta o avesse dato mandato all’amministratore di verificarla; se la compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi fosse stata effettuata prima dell’assegnazione dell’incarico – e da chi -, e dunque fosse già stata tenuta in considerazione dall’assemblea all’atto dell’assegnazione dell’incarico o se quest’ultima avesse conferito mandato al riguardo all’amministratore; se l’assemblea non avesse dato alcuna precisa direttiva all’amministratore, conferendogli un’ampia autonomia decisionale ed operativa, o se lo avesse incaricato esclusivamente di dare pedissequamente esecuzione alla deliberazione assembleare, senza alcuna possibilità di ulteriore valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del documento di valutazione dei rischi. Di qui il  vizio di mancanza di motivazione, “che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio”.

Accolto, di conseguenza, anche l’altro motivo del ricorso dell’amministratore di condominio, circa la sua condanna in solido con il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

La sentenza impugnata è stata dunque annullata senza rinvio, agli effetti penali, essendo peraltro estinto per prescrizione il reato contestato, risalente al 2010, ed è stata annullata agli effetti civili nei confronti dello stesso amministratore nonché del condominio, responsabile civile, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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