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Alunno investito e ucciso

Ad essere responsabile è anche l’Istituto scolastico.

Incidente fuori da scuola: Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 21593/17, su un tragico incidente successo il 15 novembre del 2002, fa (in parte) chiarezza su una delle questioni più intricate che si trovano ad affrontare i presidi e le famiglie di centinaia di migliaia di studenti: di chi è la responsabilità se accade qualcosa ai ragazzi all’uscita dal plesso?

Il caso. Un ragazzo fiorentino di appena 11 anni appena fuori da scuola viene travolto da un autobus di linea e, purtroppo, perde la vita. Ora, dopo tanti anni di battaglie, la Cassazione ha dato ragione ai suoi genitori ripartendo definitivamente la responsabilità della tragedia nella misura del 40% per l’autista e per il Comune, mentre nel 20% per il Ministero dell’Istruzione.

La Suprema Corte, peraltro, ha confermato la validità della decisione del Tribunale di Firenze che, sette anni dopo la morte dello studente, aveva ripartito allo stesso modo le responsabilità e che aveva anche stabilito per ciascun genitore una cifra di 244.600 euro a titolo di risarcimento applicando il valore medio del danno da perdita parentale indicato dalle tabelle ambrosiane generalmente applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Il Ministero però si era appellato contro la sentenza obiettando la circostanza che l’incidente stradale si era verificato all’esterno degli edifici scolastici, quindi in un luogo in cui a suo dire non sarebbe esteso l’obbligo di vigilanza sui minori da parte della scuola o del personale addetto alla vigilanza dipendente dal ministero. Insomma, secondo il Miur il punto di raccolta dei bambini all’esterno dell’istituto non rientrava sotto la giurisdizione della scuola.

Una tesi – di qui la rilevanza dell’ordinanza – respinta dalla Cassazione. Secondo la Corte, infatti, il fatto che l’incidente sia accaduto fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Lo stesso regolamento scolastico, infatti, pone in capo al personale dell’amministrazione scolastica l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni (compresi quelli che frequentano le medie) davanti al portone del plesso, anche nel caso in cui gli stessi mezzi ritardino: nella circostanza lo scuolabus che il ragazzino doveva prendere, era in ritardo.

Tale attività di vigilanza – si legge nella sentenza – si protrae fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna e affidati al personale di trasporto o a soggetti pubblici responsabili e dunque sottoposti ad altra vigilanza.

Nella vicenda in questione, per di più, anche l’amministrazione locale non era riuscita a dimostrare il caso fortuito in relazione all’evento per essere esentata dalla responsabilità da custodia di cui all’articolo 2051 cc.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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