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Se la compagnia di assicurazioni decide di non partecipare alla procedura di mediazione demandata dal giudice, la sua condotta risulta connotata da colpa grave, se non da dolo, e va sanzionata per responsabilità processuale aggravata. A ribadire con forza questo principio il Tribunale di Roma (in foto), con una sentenza del 28 settembre 2017 la quale, con una lunga motivazione, stabilisce anche le modalità con cui è possibile determinare, in concreto, la sanzione/indennizzo conseguente a tale “latitanza”, affermando che il parametro di riferimento equo e obiettivo da prendere in considerazione in simili ipotesi è il coacervo delle somme per le quali vi è condanna a carico della medesima compagnia. Del resto, il fine della sanzione è quello di rappresentare un deterrente rispetto ai comportamenti per i quali è applicata e la stessa va quindi relazionata alle caratteristiche del responsabile, in maniera tale da risultare effettivamente significativa e avvertibile: chi ha orecchie per intendere, intenda.

Nel caso in questione la controversia aveva ad oggetto un caso di responsabilità medica ed era originata dalla citazione in giudizio, da parte di un paziente, di un chirurgo plastico, della casa di cura ove questo operava e delle rispettive assicurazioni.

Il giudice aveva formulato una proposta conciliativa e aveva disposto, in mancanza di accoglimento, la mediazione tra le parti. Tutte queste avevano accettato la proposta giudiziale, tranne una delle compagnie che si era rifiutata anche di partecipare alla mediazione sulla base dell’asserita inoperatività della polizza. In ogni caso, le altre parti avevano raggiunto un accordo parziale con conseguente cessazione della materia del contendere.

La compagnia invece, con la sentenza in commento, è stata condannata ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, per non aver dismesso la sua posizione processuale “di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza” nonostante la sussistenza di circostanze chiare che imponevano il contrario e per aver quindi scelto di non aderire alla mediazione demandata dal giudice.

Il comportamento dell’assicurazione, insomma, per il Tribunale di Roma integra certamente colpa grave se non dolo e pertanto determina, in capo alla compagnia, la condanna al pagam

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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