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La somma in gioco, circa mille euro, è poca cosa, ma qui è il principio che conta: Allianz, uno dei colossi assicurativi mondiali, ha dovuto ammettere che la cosiddetta clausola “anti-patrocinatori” aggiunta nei propri contratti è illegittima, riconoscendo ad un proprio assicurato anche la parte di risarcimento indebitamente trattenuta e a Studio 3A, che lo ha assistito, le spese per la sua attività stragiudiziale, che è poi il nocciolo della questione.

La compagnia, per non doversi confrontare con interlocutori “fastidiosi”, ha proposto nei suoi contratti la “condizione aggiuntiva Rc Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedure di conciliazione”, la quale prevede che, per i sinistri gestiti tramite la procedura di “risarcimento diretto, Card”, l’assicurato si impegni a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, patrocinatori stragiudiziali, etc., e a ricorrere in via preliminare alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15 mila euro. In cambio del rispetto di tale obbligo, Allianz si impegnava ad operare lo sconto del (solo) 3,5% – in media, 15 euro – sul premio annuo netto per la Rc auto; viceversa, avrebbe applicato automaticamente una salata penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, meglio precisata dall’aprile 2016 nel 20% del valore del sinistro fino al massimo di 500 euro.

Ma la “trovata” è finita nel mirino dell’Antitrust, che ha aperto il procedimento di consultazione previsto per le clausole vessatorie. Nel valutare la legittimità di simili previsioni contrattuali, alla luce delle segnalazioni di tanti soggetti e cittadini, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è avvalsa dei pareri dell’OUA, Organismo Unitario dell’Avvocatura, e di numerose associazioni a tutela dei consumatori. Ebbene, al termine del procedimento, avviato il 22 marzo 2016, l’Agcm ha concluso che la clausola in questione appare manifestamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto“.

Nonostante questa eloquente conclusione, però, Allianz ha continuato a far valere la clausola e lo ha fatto anche con un 34enne di Magliano Alfieri, nel Cuneese. Il giovane, il 25 luglio 2016, era stato tamponato da un’altra auto mentre procedeva con la sua Fiat Idea in Corso Torino, ad Alba riportando sia danni fisici, fortunatamente non gravi, sia danni materiali al veicolo. La dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni non sono mai state messe in discussione dalla sua compagnia di assicurazione, Allianz appunto, a cui ha richiesto il risarcimento mediante la procedura dell’indennizzo diretto. Il fatto è che il danneggiato, per farsi seguire, si è rivolto, a una delle maggiori società di patrocinatori stragiudiziali che operano in Italia, specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, Studio 3A appunto. Fin qui nessun problema se non fosse che il 34enne, senza neppure rendersi conto del suo contenuto, aveva sottoscritto il contratto con la famosa clausola, con la conseguenza che Allianz gli ha liquidato il danno materiale alla vettura nella misura del 20% in meno rispetto a quello concordato, 120 euro anziché 150, e si è trattenuta anche 313,98 euro sulla liquidazione dei danni fisici, pagando 1.540 euro in luogo dei 1.817,90 di cui l’automobilista aveva diritto. Una decurtazione motivata espressamente per il mancato rispetto degli obblighi della clausola “incriminata”.

Studio 3A tuttavia non si è dato per vinto, nonostante la compagnia abbia ribadito le sue posizioni dopo le richieste di chiarimento circa il “taglio” e si sia rifiutata di integrare la somma corretta, e lo scorso anno è stata presentata una citazione in causa presso il giudice di pace di Alba. Nell’atto, oltre a evidenziare nello specifico la confusionaria applicazione della penale, che per il danno fisico non è stata calcolata né in 500 euro né nella misura del 20%, si ribadivano tutti i motivi di illegittimità, nullità e vessatorietà della clausola ai sensi del D.lgs. n. 205/2006, il Codice del Consumo. Solo per citarne un paio, essa comporta un’indebita restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi, impone al consumatore in caso di inadempimento il pagamento di una penale d’importo manifestamente eccessivo rispetto ai vantaggi, e in violazione del Codice esclude e limita le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento della controparte, non dandogli modo di farsi assistere da un esperto. Un aspetto, questo, assai rilevante, se è vero che in una sentenza su di una citazione analoga pronunciata dal Giudice di Pace di Catania è stata contestata anche la violazione dell’art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto costituzionale a farsi assistere da un professionista, “diritto che non può essere compresso nemmeno nella fase stragiudiziale della trattativa volta alla composizione amichevole della controversia”.

Stavolta però Allianz in aula (l’udienza era già fissata) non ha osato arrivarci: di fronte a una causa che sapeva bene di perdere, la compagnia ha cambiato registro e ha deciso di pagare, liquidando al suo assicurato tutta la somma mancante, poco più di 500 euro, ma rifondendo anche a Studio 3A, per la legge del… contrappasso, tutte le spese per l’attività stragiudiziale svolta.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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