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Fa discutere la sentenza n. 39725/19 depositata il 27 settembre 2019, con la quale la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza e che si era pure allontanato dopo il sinistro che aveva causato.

La Suprema Corte ha sostenuto che non è attendibile l’alcoltest effettuato dopo diverse ore dall’incidente per pervenire a una condanna, se la circostanza non è corroborata da altri elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento: in questo modo però l’imputato, che non si era potuto “testare” subito essendosi dileguato, che si era giustificato asserendo di aver bevuto dopo l’incidente, e che peraltro era già stato condannato ben due volte per lo stesso reato, l’ha fatta franca.

 

Automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza

Il caso. Con sentenza del 28 maggio 2018 la Corte d’Appello dì Genova aveva parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di La Spezia con cui un automobilista era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2^ lett. b) C.d.S. per avere circolato a bordo di un auto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a gr. 0,95 g/lt, alla prima rilevazione, e gr/I 1,05 alla seconda, con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale.

La sentenza di secondo grado, richiamato l’accertamento del fatto risultante dalla sentenza di primo grado, aveva dato atto che la misurazione alcolimetrica era intervenuta a distanza di circa tre ore dal sinistro, essendosi l’imputato anche allontanato dal luogo dell’incidente, che aveva provocato il ferimento di sette persone, mentre erano in corso i rilievi tecnici per l’accertamento delle modalità di accadimento.

Nonostante l’intervallo temporale, però, la Corte territoriale aveva ritenuto provato che al momento del sinistro l’imputato si trovasse in stato di ebbrezza alcolica, visto che dagli esiti del test alcolimetrico emergeva un’alta concentrazione di alcool e che la linea di difesa, secondo la quale egli avrebbe assunto bevande alcoliche dopo il sinistro, durante la cena consumata con un amico, che ha poi reso testimonianza in tal senso, non era stata opposta agli agenti al momento della verifica spirometrica.

Il collegio, anche a fronte delle ben due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza che l’imputato aveva inanellato, ha ritenuto che egli “fosse perfettamente consapevole della necessità di verifica del tasso alcolemico di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Sicché l’essersi allontanato per cenare, consumando alcol durante il pasto, avrebbe dovuto indurlo ad informare immediatamente gli agenti prima o subito dopo il test, proprio perché già incorso nel medesimo reato. Al contrario, una simile circostanza non era stata riferita ed è emersa solo in giudizio, dalle dichiarazioni del testimone, apparendo così non credibile”.

Essendogli tuttavia stata inflitta dal primo giudice una pena illegale in quanto superiore al massimo edittale, il giudice di seconda cura aveva ridotto la sanzione mantenendola nel massimo edittale e cioè in un anno di arresto e 1.600 euro di multa.

 

La difesa si affida anche alla “regola scientifica”

Ma contro questo pronunciamento l’automobilista ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a un unico motivo, con cui censura la sentenza, ex art. 606, comma 1^, lett. e) per manifesta illogicità per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell’assunzione di alcolici in misura oltrepassante il limite di legge in occasione del sinistro.

Il difensore dell’imputato ha osservato che le prove alcolimetriche, effettuate solo tre ore dopo, non sorreggevano la ricostruzione posto che l’automobilista aveva chiarito di aver bevuto sostanze alcoliche successivamente al sinistro, durante la cena. E ha aggiunto che la condanna si fondava su argomenti “ínconferenti” quali il riferimento alle precedenti condanne per il medesimo reato ed il non avere dichiarato agli accertatori di avere bevuto alcolici dopo il sinistro, nell’immediatezza del test.

Ma il legale ha fornito anche una spiegazione tecnica, sostenendo che la motivazione della sentenza contraddiceva la regola scientifica secondo la quale il picco dell’alcool nel sangue si rileva tra i venti ed i sessanta minuti dopo l’assunzione, fino a quando la curva ha un andamento ascendente, mentre successivamente il tasso degrada: la Corte infatti riteneva compatibile con lo stato di ebbrezza al momento del sinistro l’esito dell’alcoltest, effettuato tre ore dopo l’incidente, benché il medesimo avesse un andamento ascendente misurando alla prima prova gr/I 0,95 ed alla seconda gr/I 1,05, deducendo anzi da questo un gravissimo stato di ebbrezza alcolica allorquando l’imputato si trovava alla guida, in aperto contrasto – secondo la difesa – con le conoscenze tecniche. 

E il tutto, concludeva il legale dell’imputato, anche in assenza della descrizione della sintomatologia tipica che accompagna l’assunzione di alcool qualora siano oltrepassati i valori soglia della lettera b), “con la conseguenza dell’impossibilità di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta di (omissis) sia punibile ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.”.

 

La Suprema Corte dà rilievo alla curva ascendente dell’alcoltest

Ebbene, secondo la Cassazione il ricorso è da accogliere. Nel caso di specie – spiegano gli Ermellini – era pacifico che il test alcolimetrico fosse stato effettuato dopo quattro ore (o tre) dal momento dell’intervento delle Forze dell’ordine sul sinistro nel quale l’imputato era rimasto coinvolto, quando gli operanti si recarono a casa sua.

Ed era anche certa la positività dell’esame spirometrico, con un andamento ascendente, e la mancata indicazione dell’imputato, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo gli Ermellini, la Corte di merito ha tenuto conto di tutti questi fatti, ma ha “tralasciato di affrontare la questione posta con il gravame circa l’andamento degli esiti dell’alcoltest che dimostravano un tasso alcolemico in salita (il secondo test mostra un risultato superiore al primo) ancorché si contestasse un’assunzione di bevande alcoliche intervenuta almeno tre ore prima”.

Il rilievo dell’incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall’ultima possibile assunzione, come detto, è stato infatti ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, a cui pure i giudici fanno riferimento, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

 

In caso di alcoltest ritardato occorrono anche altri elementi indiziari

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le tempistiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.

Si è detto, altresì, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziarirecita la sentenza della Cassazione – Nondimeno, è evidente che la considerazione dell’elemento probatorio inerente l’effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell’assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente quello dell’effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l’esecuzione del test”.

Pertanto, secondo la Cassazione la motivazione posta a sostegno della conferma della pronuncia di condanna in primo grado si fonda su argomentazioni “che presentano salti logici.

Da un lato, infatti, essa non affronta la questione posta con l’atto di appello della compatibilità dei risultati strumentali appena descritti con l’assunzione di alcool a rilevante distanza di tempo; dall’altro, ricerca la conferma dello stato di ebbrezza alcolica al momento del sinistro in circostanze inidonee a dimostrarne la sussistenza, quali le precedenti condanne per il medesimo reato, ed il non avere immediatamente reso noto agli operanti, all’atto dell’effettuazione del test, di avere nuovamente assunto alcool”.

Secondo i giudici del Palazzaccio, si tratta di elementi che certo possono indurre dei sospetti, ma che “non elidono l’assenza di valido accertamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro, non potendo, in un caso come quello di specie, affermarsi la necessità di offrire prova contraria da parte dell’imputato, avuto riguardo al fatto che per pretendere l’adempimento di un simile onere occorre che l’espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica – tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione – rientri nella compatibilità con l’andamento discendente della curva, rispetto all’ultimo atto di guida collocato a distanza di ore dal test”.

Tenuto infine conto dell’altro principio già affermato ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, secondo cui “detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici”, e rilevato che “non può procedersi a siffatta valutazione in sede di legittimità”, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Genova.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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