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Non è infrequente che, dopo un urto, gli airbag non si azionino come dovrebbero, facendo così mancare agli occupanti della vettura una protezione che può anche salvare la vita.

In questi casi i danneggiati possono chiedere il risarcimento per i danni patiti, ma devono agire nei confronti del soggetto titolare del marchio e produttore del mezzo, non verso il distributore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21841/19 depositata il 30 agosto 2019.

 

La richiesta danni per il mancato funzionamento degli airbag

Con pronunciamento del 23 giugno 2016, la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento del gravame proposto da tre ricorrenti, e in conseguente riforma del giudizio di primo grado del Tribunale di Messina del 2011, aveva parzialmente accolto la loro domanda, proposta nei confronti della società General Motors Italia s.r.l., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto nel dicembre del 2003 sull’autostrada A20.

L’auto su cui viaggiavano, una Opel Tigra, andò a urtare con violenza contro i guardrail e i tre occupanti riportarono serie lesioni personali anche a causa del mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza, dovuto a un difetto di fabbricazione.

General Motors Italia, tuttavia, ha proposto ricorso per per cassazione, lamentando, in particolare, “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3 d.p.r. n. 224/1988, 2697 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c, dolendosi che la Corte di merito l’avesse erroneamente considerata produttrice del veicolo per avere apposto sullo stesso il marchio Opel, laddove invece, a suo dire, “l’adozione del marchio Opel nella denominazione sociale da parte di una società consociata di un gruppo internazionale di per sé non è probante, né significativo, della proprietà del marchio”, in quanto i marchi sono “registrati a livello internazionale dalla società che si pone al vertice del gruppo e vengono utilizzati da tutte le società del gruppo che trattano quei prodotti, e altrettanto si può dire dell’uso del marchio nella documentazione commerciale”.

 

La Suprema Corte accoglie il ricorso

Ebbene, secondo la Cassazione il motivo è fondato. La Suprema Corte ricorda che il comma 3 dell’art. 3 d.p.r. 224/88, stabilisce che, ai fini della responsabilità per i danni causati dal prodotto, “si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”, principio che però la Corte d’Appello avrebbe disatteso.

Gli Ermellini convengono sul fatto che General Morors Italia è “successore” di Opel Italia, e ammettono anche che, nella fase preprocessuale, essa nulla ha eccepito sul proprio ruolo nella vicenda, incoraggiando anzi l’instaurazione e la gestione della trattativa, salvo poi rigettarla nel merito.

Solo in sede giudiziale G.M.I. ha operato il distinguo tra “primo produttore” e distributore: distinguo non accolto dalla Corte di merito, che aveva sostenuto, appunto, come “l’art. 3 del d.p.r. n. 224 del 1988 pone altra eventualità di equiparazione tra il distributore, o comunque un soggetto che si frapponga nella catena per l’offerta al pubblico del prodotto”, in quanto “si considera produttore anche chi si presenta come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione”.

 

Distributore equiparato erroneamente al produttore

La Cassazione osserva però che anche i giudici d’appello avevano chiaro che la vettura in questione era stata fabbricata dalla società Opel España de Automoviles s.l. per contro della società Adam Opel Ag, di cui G.M.I. è “mera distributrice” in Italia.

Ora, atteso che a livello internazionale i marchi sono normalmente registrati dalla società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che ne fanno parte – recita la sentenza della Suprema Corte -, va osservato come nella sentenza impugnata difetta la prova che la società Opel Italia s.r.l. abbia apposto sull’autovettura il proprio marchio. La Corte di merito è allora pervenuta ad equiparare il distributore in Italia Opel srl al produttore, valorizzando elementi invero diversi dalla norma”.

Secondo o giudici del Palazzaccio, infatti, alla luce dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. 224 del 1998, la mera utilizzazione del marchio del prodotto Opel Tigra non può considerarsi idonea e sufficiente a integrare il requisito da tale norma richiesto, “essendo inidonea la riguardo l’utilizzazione dello “stesso nome” di altra società del gruppo e del gruppo medesimo.

L’utilizzazione da parte di G.M.I. della parola Opel nella propria denominazione si appalesa affatto diversa dalla marcatura con l’apposizione del “proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodottorichiesta dalla norma citata per identificarlo univocamente e caratterizzarlo sul mercato”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello messinese in diversa scomposizione per un nuovo esame del caso esame tenendo conto di tali principi.

Dunque, giusto procedere nei confronti del produttore della vettura per i danni da mal funzionamento delle sue componenti, ma bisogna chiamare in causa non il distributore in Italia del veicolo bensì direttamente il produttore e titolare del marchio, nello specifico la Opel.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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