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Con la sentenza n. 17183/19 del 19 aprile 2017 la Cassazione, quarta sezione penale, torna su una questione molto dibattuta e al centro di interpretazioni discordanti, vale a dire il comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della strada il quale prevede sanzioni più pesanti per l’automobilista in stato di ebbrezza che abbia anche provocato un incidente.

Ebbene, nello specifico la Suprema Corte sposa l’interpretazione secondo cui la norma non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta del conducente, ma solo il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente stesso, così da punire più gravemente la sua condotta quando “l’alterata capacità di reazione gli impedisca di evitare l’incidente, proprio in ragione dell’ebbrezza”.

Il ricorso di un automobilista bergamasco

Alla Corte si è appellato un automobilista bergamasco ricorrendo contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Brescia, confermando peraltro la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo, lo aveva appunto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.D.S., perché, essendosi messo alla guida di una vettura in stato di ebbrezza alcolica – con tasso alcolemico accertato mediante etilometro di 1,54 g/l alla prima misurazione e di 1,61 alla seconda prova – aveva provocato un sinistro stradale.

Tra i vari motivi di doglianza il ricorrente, in buona sostanza, contestava una violazione di legge ed un vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis C.d.S., per avere la sentenza ritenuto che l’imputato avesse “provocato” un incidente, mentre egli asseriva di non aver contribuito alla sua causazione ma di esserne soltanto rimasto coinvolto: l’urto con l’altra auto, infatti, sarebbe avvenuto all’altezza della linea di mezzeria in prossimità della quale procedevano entrambi i veicoli e sarebbe stato lieve e solo di striscio.

 

I chiarimenti della Cassazione

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile. La Suprema Corte, per la verità, ammette che sulla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, C.d.S., si è assistito presso la stessa Corte a un contrasto interpretativo.

Come chiariscono i giudici della quarta sezione penale, “secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso”.

Per altre, invece, “non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente stesso, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo”.

La quarta sezione penale sposa decisamente quest’ultima tesi. “Posto che la norma in questione non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il suo verificarsi e lo stato di alterazione dell’agente, deve ritenersi che la ratio della previsione vada ricercata nella volontà di punire più gravemente la condotta quando l’alterata capacità di reazione impedisca al conducente di evitare l’incidente, proprio in ragione dell’ebbrezza”.

 

L’esame del caso di specie

Nello specifico, gli Ermellini osservano che, al di là della contestazione sull’efficacia causale del comportamento tenuto dall’imputato, da questi negata, rimane il fatto che “il medesimo è certamente rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un’altra auto e che ha provocato danni materiali.

E, in ordine al rapporto occasionalità-strumentalità fra l’accertato stato di ebbrezza alcolica (neppure questo contestato) e lo scontro, definito una strisciata, intervenuto al centro della carreggiata, fra due veicoli che non tenevano la destra (la circostanza è riportata in sentenza e ribadita in questa sede dal medesimo imputato), nulla dice il ricorrente”.

Secondo la Suprema Corte, dunque, il collegamento tra ebbrezza e sinistro è chiaramente posto dalla sentenza della Corte territoriale a fondamento della decisione, “che nella motivazione non si sofferma sulla responsabilità del conducente, nel senso civilistico preso a parametro dal ricorrente, ma addebita all’imputato di avere provocato l’incidente nel senso appena richiamato”.

La Corte d’Appello, infatti, si è soffermata proprio sulla violazione del C.d.S. posta in essere da ricorrente, consistita nel non avere tenuto la destra, in contrasto con la previsione dell’art.143 C.d.S. “Da ciò – conclude la Suprema Corte – emerge il contributo causale nel prodursi dell’evento della condotta dell’imputato che, proprio per effetto dell’alterazione, avendo violato le norme di prudenza, sia generali che codificate, non ha avuto la capacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro, in questo modo “provocandolo” ai sensi dell’art. 186 comma 2 bis C.d.S”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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