Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Al volante non ci si deve mai mettere se si ha bevuto, ma questa norma anche di buon senso vale a maggior ragione di notte.

Infatti, se anche si esce di strada senza coinvolgere terzi, scatta ugualmente l’aggravante prevista dal codice per i sinistri notturni, in quanto l’incidente ha comunque causato una turbativa al traffico e pertanto una situazione di potenziale pericolo per gli altri.

A stabilire questo rilevante principio la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14.267/19 depositata il 2 aprile 2019.

 

Cosa prevede il Codice della Strada

Per chiarire la vicenda va innanzitutto ricordato che il Codice della Strada prevede una serie di aggravanti per la guida in stato di ebbrezza: tra queste vi è quella contemplata dal comma 2-sexies dell’art. 186 che sancisce l’aumento dell’ammenda nella misura da un terzo alla metà quando il reato è commesso nella fascia oraria compresa tra le 10 di sera e le 7 del mattino.

Una fattispecie nella quale rientra in pieno il caso di un automobilista umbro protagonista di una brutta fuoriuscita di strada notturna con la sua vettura e pizzicato dagli agenti intervenuti con un tasso alcolico di ben 2,55 gr/l.

Il Tribunale di Macerata prima e la Corte d’Appello di Ancona poi l’hanno giudicato colpevole del reato di cui di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.D.S., con l’aggravante, appunto, di aver commesso il fatto in orario notturno.

L’imputato, tuttavia, ha presentato ricorso per Cassazione avanzando una serie di motivi di doglianza. Quello che qui preme è il secondo: il ricorrente ha eccepito sull’aggravante lamentando il fatto che la sentenza avesse qualificato come incidente l’evento occorso, pur in assenza del coinvolgimento di altri veicoli o di persone, e avesse omesso ogni accertamento sulla dinamica del sinistro stesso per verificare se l’uscita di strada del veicolo condotto fosse correlata allo stato di ebbrezza o fosse dovuta ad altre cause.

 

La Suprema Corte rigetta il ricorso

La Cassazione, però ha respinto il ricorso. Quanto al secondo motivo, gli Ermellini ammettono che, in ordine alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, C.d.S., esiste presso la stessa Suprema corte un contrasto interpretativo.

Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza “è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso”; per altre sentenza, invece, “non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo”.

Gli Ermellini aggiungono però che, nel definire la nozione normativa di incidente stradale, va fatto riferimento, in primo luogo, al significato letterale del termine, secondo cui è tale ‘”qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività”: tale definizione, infatti, coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone.

Ma “anche dal fatto che, allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso”.

 

Per l’aggravante è sufficiente la turbativa al traffico

Su questa base, ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è stato pertanto ritenuto che “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che – per affermarne la sussistenza – è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”.

Avendo così ricostruito la nozione di incidente, gli Ermellini condividono pertanto il giudizio della Corte di appello sulla configurabilità dell’incidente, ai sensi del comma 2 bis) dell’art. 186 C.d.S., anche nell’ipotesi di mera uscita di strada, senza coinvolgimento di altri mezzi o persone.

La Cassazione conviene poi sul fatto che, per ricondurre l’evento alla condotta, va però “ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente”: non si potrebbe infatti giustificare l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di un guidatore che, ad esempio, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile, e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto.

Nel caso specifico, tuttavia, secondo la Cassazione la Corte d’Appello ha fornito una motivazione sintetica ma esaustiva, “poiché, chiarito che l’automobilista finì in un dirupo, dirigendosi fuori strada, anziché impegnare la rotatoria, e dato atto che la ricostruzione dell’evento è emersa dalle dichiarazioni testimoniali di uno degli operanti intervenuti, ha ritenuto che, in mancanza di ogni ulteriore chiarimento da parte dell’interessato sulla sussistenza di cause esterne e diverse, il prodursi del sinistro fosse riferibile allo stato di alterazione alcolica del ricorrente”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content