Con la recente sentenza depositata il 17 aprile 2018, n. C-195/17, la Corte di Giustizia Europea, terza sezione, ha in buona sostanza stabilito che i passeggeri vanno indennizzati per voli cancellati e in ritardo, laddove, per assenze in massa del personale, la compagnia in questione si veda costretta a non poter rispettare il programma dei voli.
Con la pronuncia, con la quale i giudici europei hanno trattato ben trenta cause riunite, viene fornita una nuova interpretazione di “circostanze eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004 recante regole comuni per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri nelle ipotesi di negato imbarco, di cancellazione del volo ovvero di ritardo prolungato.
Per i togati, infatti, “circostanze eccezionali” corrisponderebbero agli eventi che, per natura od origine, non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all’effettivo controllo di questo. Nella fattispecie, le assenze per malattia del personale dipendente di una compagnia aerea tedesca si erano verificate a seguito della diffusione della notizia del piano di ristrutturazione che avrebbe interessato l’azienda stessa. Di conseguenza, per la III Sezione della Corte di giustizia, quello che in realtà era uno sciopero selvaggio, in quanto diretta conseguenza di una decisione del vettore, non è qualificabile come circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Ancor più in dettaglio, per ricomprendere un evento nella nozione di circostanza eccezionale, secondo la Corte, non deve essere inerente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire al suo controllo.
Uno sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere gli indennizzi, bensì occorre valutare, volta per volta, se sussistono le due condizioni enucleate dalla Corte. E, infatti, per gli stessi giudici europei, la fattispecie esaminata non presentava tali caratteristiche: le ristrutturazioni e le riorganizzazioni afferiscono alle normali misure di gestione delle imprese e, per l’effetto, la compagnia aerea può trovarsi ad affrontare, nell’esercizio dell’attività, divergenze ovvero conflitti con tutto o parte del personale dipendente.
Nella situazione verificatasi presso la compagnia TUIfly a fine settembre 2016, i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che seguono tali misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata.
La Corte ha quindi concluso che lo “sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della medesima TUIfly, ed inoltre esso, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è venuto meno dopo l’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.
In generale, per la valutazione di eventuali circostanze eccezionali, non rileva la circostanza che lo sciopero, secondo la legge interna, sia qualificato come selvaggio in quanto non proclamato ufficialmente da un sindacato: “Infatti, procedere alla distinzione tra gli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero per determinare se debbano essere considerati circostanze eccezionali ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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