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L’inosservanza di precise norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, o addirittura la sua condotta contraria a direttive organizzative ricevute, non bastano a escludere la responsabilità del datore laddove l’infortunio sia determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza.  Così si è espressa la Corte di Cassazione con la recente e rilevante sentenza n. 57936/18, depositata il 21 dicembre 2018.

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Como nei confronti dell’amministratore unico di un pubblico esercizio, a cui si contestava di aver cagionato a una propria dipendente lesioni personali per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’art.70 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, con particolare riferimento all’utilizzo di bicchieri di vetro per la distribuzione di bevande, per non aver provveduto affinché il luogo di lavoro fosse conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato IV del d. Igs. n.81/2008, con particolare riguardo al pavimento della zona retro-bancone non dotato di copertura anti-sdrucciolo, per non aver fornito alla lavoratrice i dispositivi di protezione individuale, segnatamente le scarpe antiscivolo, per non aver valutato tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

La lavoratrice operava presso il locale pubblico con mansioni di cameriera e barista assunta con contratto a tempo determinato: mentre si trovava sulla pedana dietro il bancone, dopo aver depositato i bicchieri nella lavastoviglie, si stava avviando verso la sala quando era scivolata sulla pedana bagnata: nel cadere all’indietro, aveva battuto il polso sinistro sul piano d’acciaio, sul quale si trovava un bicchiere rotto; era stata, successivamente, sottoposta ad intervento chirurgico per lesione del nervo ulnare e dell’arteria ulnare con flessione ulnare del carpo riportando un’invalidità permanente pari al 18 per cento.

Il suo titolare, tuttavia, ha ricorso per Cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo: per carenza di motivazione, motivazione apparente, motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto allo specifico elemento probatorio della testimonianza di un’altra dipendente, che aveva descritto una dinamica diversa dell’accaduto. Dinamica che, a detta del ricorrente, non avrebbe consentito alla persona offesa di ottenere il risarcimento del danno in quanto avrebbe provato l’ascrivibilità dell’evento in via esclusiva alla lavoratrice, che sarebbe caduta perché portava una pila di bicchieri troppo alta.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato. “La Corte d’Appello – scrive tra l’altro la Suprema Corte – ha fornito adeguata e congrua motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, ancorché nel caso in esame non fosse costituita parte civile, indicando gli elementi di riscontro emergenti dall’istruttoria. Ma l’infondatezza del ricorso risiede, piuttosto, nella conformità della pronuncia al principio secondo il quale l’inosservanza da parte del lavoratore di precise norme antinfortunistiche, ovvero la sua condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora l’infortunio risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza dal medesimo datore adottate (Sez.4, n.3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv.23077001). In tale prospettiva, il rilievo per cui l’imputato avesse omesso di sistemare la pavimentazione con presìdi anti-sdrucciolo è motivazione idonea a fondare un giudizio di responsabilità per non avere il datore previsto il rischio né adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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